Le assemblee societarie a distanza dal 1° ottobre 2026 restano possibili, ma cambia la base su cui organizzarle. È terminata la disciplina temporanea che permetteva di derogare agli statuti: amministratori e soci devono tornare a verificare le regole ordinarie, il tipo di società e il contenuto della convocazione.
Per una piccola impresa con soci in città diverse, una riunione online può evitare trasferte e semplificare le decisioni. La comodità del collegamento, però, deve accompagnarsi a un procedimento chiaro: chi può partecipare, come si identifica, come interviene e come viene raccolto il voto. Un link inviato in chat, da solo, non risolve questi aspetti.
Che cosa cambia dal 1° ottobre 2026
L’articolo 4, comma 11, del D.L. 200/2025, convertito dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, ha prorogato fino al 30 settembre 2026 il termine dell’articolo 106, comma 7, del D.L. 18/2020. Il testo è riportato anche nei riferimenti normativi pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Dal giorno successivo viene meno quella possibilità generale di superare disposizioni statutarie diverse o limitative.
Nel periodo derogatorio l’avviso poteva prevedere il collegamento e lo svolgimento esclusivamente telematico dell’assemblea anche senza un’autorizzazione dello statuto. Dal 1° ottobre occorre individuare il fondamento ordinario della modalità scelta. Conta la data di svolgimento della riunione: aver spedito l’avviso in settembre non è sufficiente per applicare la deroga a un’assemblea di ottobre.
Srl e Spa: perché la risposta non è uguale
Spa: controllare la clausola statutaria
Per le Spa l’articolo 2370, quarto comma, del Codice civile collega l’intervento mediante mezzi di telecomunicazione a una previsione dello statuto. Nell’assemblea ordinariamente convocata, quindi, bisogna leggere la clausola prima di invitare i soci a partecipare da remoto. Vanno verificati anche eventuali limiti sulle modalità del collegamento.
Srl: il silenzio dello statuto non equivale automaticamente a un divieto
La massima n. 216 del Consiglio Notarile di Milano, del 25 novembre 2025 ammette nelle Srl il collegamento, anche esclusivo, senza una clausola espressa, purché lo statuto non lo vieti. Si tratta di un orientamento interpretativo notarile, non di una nuova norma. Perciò non è corretto imporre a tutte le Srl un adeguamento obbligatorio dal 1° ottobre; resta opportuna la verifica della clausola concreta.
La stessa massima ammette l’assemblea totalmente virtuale, alle condizioni previste per ciascun tipo societario, e tratta separatamente le assemblee totalitarie. Per le società quotate o negoziate in sistemi multilaterali rimangono applicabili le discipline speciali: questa guida è dedicata soprattutto a Srl e Spa non quotate.
Nota sulle date: la massima 216 fu approvata prima dell’ultima proroga e indicava il 1° gennaio 2026 come fine attesa del regime temporaneo. La successiva legge ha spostato il termine al 30 settembre 2026: qui utilizziamo il suo contenuto interpretativo insieme alla scadenza legislativa aggiornata.
Riunione mista, interamente online e assemblea totalitaria
Una riunione mista combina un luogo fisico accessibile ai partecipanti e il collegamento di altri soci. Una riunione interamente online richiede invece che l’avviso e l’organizzazione siano coerenti con quella scelta. Prima di inviare la convocazione conviene decidere quale modello utilizzare: lasciare un indirizzo fisico per abitudine, senza sapere chi vi sarà presente, crea ambiguità evitabili.
Secondo la massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano, se l’assemblea è convocata in un luogo fisico, è sufficiente che vi sia il segretario verbalizzante o il notaio; il presidente può collegarsi da remoto. Le clausole sulla compresenza di presidente e verbalizzante richiedono una lettura specifica: possono avere una funzione legata alla redazione contestuale del verbale, ma non vanno semplicemente ignorate.
L’assemblea totalitaria non si identifica con un incontro a cui partecipano soltanto i soci più importanti. Nella Srl devono partecipare l’intero capitale e tutti gli amministratori e sindaci devono essere presenti o informati; nessuno deve opporsi alla trattazione dell’argomento. Nella Spa occorrono l’intero capitale e la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Le modalità da remoto vanno verificate nel rispetto di questi presupposti, non usate per rimediare automaticamente a una convocazione incompleta.
Nella Srl si può decidere semplicemente per email?
La consultazione scritta e il consenso espresso per iscritto sono procedimenti diversi dall’assemblea in videoconferenza. L’articolo 2479 del Codice civile li ammette quando l’atto costitutivo li prevede e richiede documenti sottoscritti dai quali risultino chiaramente argomento e consenso. Alcune materie e richieste impongono comunque il procedimento assembleare, tra cui modifiche dell’atto costitutivo, operazioni che incidono sostanzialmente sull’oggetto sociale o sui diritti dei soci e le altre ipotesi stabilite dalla legge.
Il semplice scambio di messaggi “sono d’accordo” non va quindi trattato come un sostituto universale dell’assemblea. Quando si desidera adottare una decisione senza riunione, lo Studio deve prima ricostruire il procedimento applicabile e la documentazione da conservare.
Come preparare convocazione, collegamento e verbale
Il lavoro utile comincia prima della riunione. Procurarsi lo statuto vigente evita di basarsi su una versione precedente a una modifica; la visura aiuta a ricostruire gli organi e le partecipazioni, mentre eventuali deleghe vanno esaminate in rapporto alle regole della società. Questi documenti devono essere disponibili a chi presiederà e verbalizzerà l’incontro.
La convocazione dovrebbe rendere comprensibili data, ora, ordine del giorno, modalità di partecipazione, accesso al collegamento e disponibilità dei documenti da discutere. È utile prevedere un contatto per problemi tecnici e una prova di accesso, soprattutto quando un socio utilizza la piattaforma per la prima volta. Queste sono cautele organizzative: la tecnologia scelta non modifica termini, forme e maggioranze stabiliti da legge e statuto.
Durante l’assemblea il presidente deve poter distinguere un partecipante legittimato da un ospite. La discussione deve essere effettiva: ascoltare, chiedere chiarimenti, esaminare documenti e votare sono passaggi diversi. Se il collegamento si interrompe mentre si vota, è prudente sospendere la raccolta dei voti e verificare chi sia ancora presente, anziché conteggiare un silenzio come assenso.
Il verbale deve descrivere la modalità utilizzata, gli accertamenti su identità e legittimazione, il capitale rappresentato, gli esiti delle votazioni e gli incidenti tecnici rilevanti. Annotare uscita e rientro di un socio permette di ricostruire la situazione al momento della singola decisione. La registrazione della videochiamata non sostituisce il verbale e non va attivata automaticamente senza valutare informazione dei partecipanti, finalità e conservazione.
Dopo la riunione occorre completare le sottoscrizioni richieste, conservare i documenti e curare libri e adempimenti pertinenti. La guida ai libri sociali obbligatori aiuta a collocare questo fascicolo nell’organizzazione documentale dell’impresa.
Modifiche statutarie e operazioni sul capitale: coinvolgere prima il notaio
La videoconferenza non elimina le forme necessarie per la decisione. Per una Srl, le modifiche dell’atto costitutivo richiedono un verbale notarile ai sensi dell’articolo 2480 c.c. Prima di fissare una riunione su capitale, statuto o altre operazioni straordinarie, bisogna concordare con il notaio convocazione, documenti e modalità di partecipazione. Decidere prima la piattaforma e cercare dopo il verbalizzante può costringere a riprogrammare tutto.
Checklist: quali aspetti devi ancora verificare?
Usa questo strumento per preparare il fascicolo della prossima assemblea. Non stabilisce se una delibera sia valida: segnala i controlli ancora aperti e genera un promemoria da discutere con lo Studio. Le risposte rimangono nel browser; non chiediamo nomi, importi o dati dei soci.
Prepara la tua assemblea online
Seleziona il contesto e segna solo i controlli già effettuati. Otterrai i punti ancora aperti e i documenti da recuperare.
Il tuo promemoria
Preparazione documentale, non giudizio di validità. Nessuna risposta viene inviata o salvata dallo strumento. Per società quotate e altre forme sociali serve una verifica dedicata.
Richiedi una prima verifica gratuita allo StudioGli errori da evitare dal 1° ottobre
- Riutilizzare senza verifica l’avviso predisposto durante il regime derogatorio.
- Confondere le regole della Spa con quelle della Srl o trascurare un divieto statutario.
- Considerare la riunione totalitaria senza controllare capitale, organi e assenza di opposizioni.
- Usare email o chat come consenso scritto senza verificare il procedimento previsto.
- Non documentare deleghe, presenze, voti e interruzioni che incidono sulla decisione.
Se una riunione è già stata svolta con modalità dubbie, il controllo va effettuato sull’intero fascicolo. Non ogni irregolarità produce la stessa conseguenza e non basta riscrivere il verbale per eliminare un problema del procedimento. Una verifica tempestiva serve a valutare il rimedio concretamente utilizzabile.
Domande frequenti
Dal 1° ottobre 2026 sono vietate tutte le assemblee online?
No. È terminata la deroga temporanea; restano utilizzabili le modalità consentite dalle regole ordinarie e dallo statuto, con le distinzioni illustrate tra Srl e Spa.
Tutte le Srl devono modificare subito lo statuto?
No. L’orientamento notarile citato ammette il collegamento anche nel silenzio dello statuto, purché non vietato. Una clausola chiara può comunque semplificare l’organizzazione.
È obbligatorio usare una piattaforma specifica?
Le fonti esaminate non impongono un marchio. La scelta deve consentire un’identificazione affidabile e una partecipazione effettiva; va provata prima dell’incontro e coordinata con le regole applicabili.
Per l’approvazione del bilancio bastano i messaggi dei soci?
Non automaticamente. Bisogna distinguere assemblea, consultazione scritta e consenso scritto e verificare statuto, documentazione e condizioni del procedimento scelto.
Quando chiedere una verifica allo Studio
La revisione è particolarmente utile quando i soci operano a distanza, lo statuto è datato, esistono conflitti interni o la riunione riguarda decisioni delicate. Per un primo esame prepara statuto vigente, visura, ordine del giorno, bozza di convocazione ed eventuali deleghe: documenti concreti permettono di individuare il passaggio da correggere.
Fiscoimprese affianca l’impresa nella preparazione del fascicolo societario e nel coordinamento con i professionisti necessari. Il percorso si collega ai servizi legali e tributari e alla guida sugli adeguati assetti nelle Srl: decisioni documentate e responsabilità definite fanno parte di una gestione ordinata.
Fonti e aggiornamento
- Gazzetta Ufficiale: testo dell’articolo 4 del D.L. 200/2025, convertito dalla L. 26/2026, comma 11 — termine del regime derogatorio: 30 settembre 2026.
- Articolo 106 del D.L. 18/2020 — disciplina temporanea.
- D.Lgs. 27/2010, articolo 1: testo dell’articolo 2370 c.c.; D.Lgs. 6/2003, articolo 3: disposizioni sulle decisioni dei soci e sulle modifiche dell’atto costitutivo delle Srl.
- Consiglio Notarile di Milano, massima 216 del 25 novembre 2025 — orientamento interpretativo; data di cessazione da leggere alla luce dell’ultima proroga.
- Consiglio Notarile di Milano, massima 187 dell’11 marzo 2020, con motivazione aggiornata — partecipazione e verbalizzazione.
Verifica delle fonti: 2 ottobre 2026. Contenuto informativo generale: le condizioni operative dipendono dal tipo di società, dal testo dello statuto e dalla decisione da assumere.