*NB: anche le attività che riaprono dopo almeno 3 anni possono beneficiare dell’imposta ridotta.
*NB: per fatturato si intendono gli incassi, ossia le entrate in cassa e in banca durante il periodo annuale.
*NB: 20.000 euro LORDI!
Il legislatore ha previsto ulteriori vantaggi volti a favorire la nascita di nuove iniziative economiche. La disciplina, nella versione originaria applicabile per l’anno di imposta 2015, prevedeva che i contribuenti in regime forfetario beneficiassero della riduzione di 1/3 dell’imponibile determinato al lordo delle deduzioni.
Pertanto, per il solo anno 2015, la suddetta riduzione va operata sul reddito forfetariamente determinato al lordo dei contributi previdenziali versati e dedotti e delle perdite pregresse da portare in diminuzione del reddito.
Con l’intento di favorire ulteriormente le nuove iniziative economiche, il legislatore con la legge di stabilità per il 2016, ha stabilito che, a decorrere dal 2016, il reddito determinato con i criteri sopra illustrati, sia assoggettato ad un’imposta sostitutiva del 5%, per i primi 5 anni di attività.
E’ stato altresì prevista, anche per i soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, l’applicazione, per il quadriennio che residua al compimento del quinquennio, dell’imposta sostitutiva nella misura del 5%.
Per poter beneficiare degli ulteriori vantaggi è necessario che:
Gli artigiani e i commercianti pagano l’INPS in misura fissa durante l’anno.
In particolare la somma base è di circa 4.000,00 euro. Tenendo però in considerazione che il regime forfettario può godere di uno sconto del 35%, la somma si riduce a circa 3.000,00 euro.
Le rate dei contributi fissi, vanno pagate in modo perentorio nelle seguenti date:
16 maggio: I rata
20 agosto: II rata
16 novembre: III rata
16 febbraio: IV rata
In caso di mancato versamento verranno notificate delle cartelle di pagamento oltre al DURC irregolare.
Oltre a tale somma, in caso di superamento di un reddito pari a 18.415,00 euro (quota aggiornata anno 2024), sulla differenza vanno pagati i contributi in eccedenza pari al circa il 21%.
Questi ultimi vanno versati nella dichiarazione dei redditi annuale, anche in modalità rateale.
Anche in questo caso il FORFETTARIO, ha diritto ad uno sconto del 35%, il quale va indicato nel quadro RR del modello Unico.
L’iscrizione nell’apposita sezione AC, è vincolata all’iscrizione in CCIAA.
ATTENZIONE: se sei un dipendente contrattualizzato con più di 24 ore settimanali, è possibile chiedere lo sgravio totale della quota dei SOLI contributi fissi.
Per liberi professionisti ed artisti (non iscritti alla cassa Ex-ENPALS) sono tenuti all’iscrizione alla c.d. “GESTIONE SEPARATA INPS”.
In questo caso i contributi vengono calcolati sul reddito imponibile, con una percentuale fissa del 25,72%.
Per i forfettari il reddito si intende la base imponibile calcolata, dedotta da eventuali contributi pagati nell’anno precedente.
Diversamente dagli Artigiani e Commercianti, non sono previsti sconti.
Nel caso in cui parallelamente al lavoro autonomo si svolga anche un lavoro dipendente con più di 24 ore settimanali, si ha diritto ad uno sconto percentuale, che passa dal 25% circa al 19% circa.
Come per gli artigiani e commercianti che superano il reddito, anche i professionisti devono dichiarare nel modello Unico i contributi, sempre nel quadro RR.
I soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito – ad esempio il regime del MARGINE (vendita cose usate) –
I soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.
I soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi
I soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 35.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro). Questa causa di esclusione è stata introdotta dalla legge di stabilità per il 2016, che contemporaneamente ha abrogato la disposizione che prevedeva, quale requisito per l’applicazione del regime forfetario, che nell’anno precedente il reddito dell’attività d’impresa, arte o professione esercitata fosse prevalente rispetto al reddito di lavoro dipendente o assimilato eventualmente percepito. Pertanto, è opportuno precisare che la disposizione abrogata continua ad avere effetto solo nei confronti dei contribuenti, che hanno adottato il regime forfetario nel corso del 2015. Invece, coloro che intendono applicare il regime di favore nel 2016 devono rispettare la nuova condizione (non devono, cioè, aver percepito nel 2015 un reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore a 35.000 euro).
I soggetti che partecipano a società di persone, ad associazioni professionali, di cui all’articolo 5 del TUIR, o a società a responsabilità limitata aventi ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale.
Il tema sulle partecipazioni è stato non poco dibattuto negli ultimi anni. Infatti la norma, distingue la partecipazione in società di persone o di fatto, dalle partecipazioni in società di capitali (in particolare le SRL).
Ad oggi possiamo precisare che, la SOLA partecipazione in una società di persone – parliamo dunque di SNC, SAS ecc – è CAUSA OSTATIVA all’applicazione del regime agevolato. L’Agenzia Entrate precisa inoltre che anche il solo possesso della nuda proprietà della quota è causa ostativa. Mentre a riguardo delle S.S. (società semplici), solo nel caso in cui la quota produca un reddito d’impresa.
Diverso tema per le SRL o SRL semplificate, in quanto al fine di rendere inefficace il regime forfettario, devono intervenire CONGIUNTAMENTE due elementi di base:
NOTA BENE: l’Agenzia Entrate chiarisce che il regime forfettario è incompatibile in tema associativo, SOLAMENTE per le associazioni che producono un reddito effettivo d’impresa. Pertanto se sei nel regime forfettario e vuoi assumere la partecipazione parallelamente in una ASD o APS, puoi farlo!
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