Il regime forfettario

Fiscoimprese nasce nel 2012 dall'idea di più professionisti intenti a creare un servizio per il contribuente a 360°

Il regime forfettario

Il regime FORFETTARIO

Il regime forfettario (o forfetario), nasce con la riforma fiscale approvata con la legge di bilancio 2015 – legge 190 del 2014 -.

Questo nuovo regime permette ai piccoli contribuenti (micro imprese) che esercitano sotto forma di impresa individuale di pagare meno tasse, sulla base di un coefficiente di redditività fisso, calcolato sul totale del fatturato.

Così facendo, il Fisco punta a semplificare il sistema tributario per i piccoli contribuenti, abbattendo oltremodo i costi di gestione, ma limitando anche l’evasione fiscale data da indebite detrazioni. L’esperimento ha funzionato e ad oggi permane il regime, essendo uno dei più gettonati.

Le caratteristiche del regime forfettario

5% Percentuale delle tasse

Le nuove imprese, possono accedere al beneficio delle tasse al 5% sul coefficiente di redditività per 5 anni.

Tutte le altre, ossia le imprese individuali già in essere, possono invece beneficiare del 15%.

*NB: anche le attività che riaprono dopo almeno 3 anni possono beneficiare dell’imposta ridotta.

85.000€ entro il limite di fatturato

Da prima il limite del fatturato era influenzato dal codice ATECO dell’impresa.

Con la riforma fiscale del 2023, il limite del fatturato per aderire al regime è di 85.000 € in un anno.

*NB: per fatturato si intendono gli incassi, ossia le entrate in cassa e in banca durante il periodo annuale.

20.000€ il limite di stipendi annuali

Le ultime riforme fiscali hanno riportato il limite della spesa salariale per i Forfettari.

Nello specifico significa che non si possono avere dipendenti o assimilati per una cifra pari o superiore ai 20.000€

*NB: 20.000 euro LORDI!

ATTENZIONE: Il regime forfettario, risulta incompatibile con un lavoro subordinato con un RAL (reddito annuale lordo) pari o superiore a 35.000 euro. Inoltre con l'introduzione della legge finanziaria 2023, se si superano i 100.000 € di ricavi, si dovrà applicare il regime semplificato a partire da quel momento.

INOLTRE: nel caso in cui ti accorgessi che il Regime Forfettario non fa per te, potrai uscire a partire dall'anno successivo adottando i regime semplificato (art. 18 DPR 633/72) senza vincoli temporali, oppure nel regime ordinario ma con il vincolo di permanenza triennale e comunicando l'opzione di adesione nel quadro VO della successiva dichiarazione IVA.

OCCHIO, se per "errore" non seguirai le regole alla lettera del regime forfettario durante l'anno. Ad esempio se emetti una fattura con IVA durante l'anno e non correggi tempestivamente l'errore, sarai costretto a seguire le regole del regime semplificato durante tutto l'anno e nel successivo pagare le imposte IRPEF.

La tassazione ridotta al 5%

Il legislatore ha previsto ulteriori vantaggi volti a favorire la nascita di nuove iniziative economiche. La disciplina, nella versione originaria applicabile per l’anno di imposta 2015, prevedeva che i contribuenti in regime forfetario beneficiassero della riduzione di 1/3 dell’imponibile determinato al lordo delle deduzioni.

Pertanto, per il solo anno 2015, la suddetta riduzione va operata sul reddito forfetariamente determinato al lordo dei contributi previdenziali versati e dedotti e delle perdite pregresse da portare in diminuzione del reddito.

Con l’intento di favorire ulteriormente le nuove iniziative economiche, il legislatore con la legge di stabilità per il 2016, ha stabilito che, a decorrere dal 2016, il reddito determinato con i criteri sopra illustrati, sia assoggettato ad un’imposta sostitutiva del 5%, per i primi 5 anni di attività.

E’ stato altresì prevista, anche per i soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, l’applicazione, per il quadriennio che residua al compimento del quinquennio, dell’imposta sostitutiva nella misura del 5%.

Per poter beneficiare degli ulteriori vantaggi è necessario che:

  • il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore ai limiti che, a seconda dell’attività, consentono l’accesso al regime.

 

Come vengono calcolate le tasse

Commercianti

I commercianti (negozi, ambulanti, e-commerce ecc) calcolano le imposte sul 40% dei propri ricavi.

Artigiani

Gli artigiani (muratori, falegnami, fabbri ecc) calcolano le imposte su una percentuale che varia dal 78% al 86% del proprio fatturato

Artisti e professionisti

Artisti e liberi professionisti, applicano una percentuale che varia dal 67% al 78% dei propri ricavi

I soggetti che aderiscono al regime, determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.

Alcuni esempi pratici

Caso del commerciante

Un negozio di frutta e verdura apre la p.iva nel 2023 e fattura 50.000 euro nell’anno. Considerando che i commercianti hanno il coefficiente di reddittività al 40% le imposte si calcolano come segue:

Base imponibile di reddito: 40% di 50.000 = 20.000

TASSE 5% su 20.000 € = 1.000 €

Caso dell’artigiano

Un muratore apre la p.iva nel 2023 e fattura 20.000 euro nell’anno. Considerando che gli edili hanno il coefficiente di reddittività al 86% le imposte si calcolano come segue:

Base imponibile di reddito: 86% di 20.000 = 17.200 €

TASSE 5% su 17.200 € = 860 €

Caso del professionista

Un videomaker apre la p.iva nel 2023 e fattura 18.000 euro nell’anno. Considerando che i liberi professionisti hanno il coefficiente di reddittività al 78% le imposte si calcolano come segue:

Base imponibile di reddito: 78% di 18.000 = 14.040 €

TASSE 5% su 14.040 € = 702 €

Come vengono calcolati i contributi

Contributi per artigiani e commercianti

Gli artigiani e i commercianti pagano l’INPS in misura fissa durante l’anno.

In particolare la somma base è di circa 4.000,00 euro. Tenendo però in considerazione che il regime forfettario può godere di uno sconto del 35%, la somma si riduce a circa 3.000,00 euro.

Le rate dei contributi fissi, vanno pagate in modo perentorio nelle seguenti date:

16 maggio: I rata
20 agosto: II rata
16 novembre: III rata
16 febbraio: IV rata
In caso di mancato versamento verranno notificate delle cartelle di pagamento oltre al DURC irregolare.

Oltre a tale somma, in caso di superamento di un reddito pari a 18.415,00 euro (quota aggiornata anno 2024), sulla differenza vanno pagati i contributi in eccedenza pari al circa il 21%.

Questi ultimi vanno versati nella dichiarazione dei redditi annuale, anche in modalità rateale.

Anche in questo caso il FORFETTARIO, ha diritto ad uno sconto del 35%, il quale va indicato nel quadro RR del modello Unico.

L’iscrizione nell’apposita sezione AC, è vincolata all’iscrizione in CCIAA.

ATTENZIONE: se sei un dipendente contrattualizzato con più di 24 ore settimanali, è possibile chiedere lo sgravio totale della quota dei SOLI contributi fissi.

Contributi per artisti e professionisti

Per liberi professionisti ed artisti (non iscritti alla cassa Ex-ENPALS) sono tenuti all’iscrizione alla c.d. “GESTIONE SEPARATA INPS”.

In questo caso i contributi vengono calcolati sul reddito imponibile, con una percentuale fissa del 25,72%.

Per i forfettari il reddito si intende la base imponibile calcolata, dedotta da eventuali contributi pagati nell’anno precedente.

Diversamente dagli Artigiani e Commercianti, non sono previsti sconti.

Nel caso in cui parallelamente al lavoro autonomo si svolga anche un lavoro dipendente con più di 24 ore settimanali, si ha diritto ad uno sconto percentuale, che passa dal 25% circa al 19% circa.

Come per gli artigiani e commercianti che superano il reddito, anche i professionisti devono dichiarare nel modello Unico i contributi, sempre nel quadro RR.

IMPORTANTE DA RICORDARE L'unico costo DEDUCIBILE ai fini del calcolo della base imponibile di reddito, sono i CONTRIBUTI i quali vengono inseriti nel quadro LM della Dichiarazione dei Redditi. Questo vorrà dire che potrai sottrarre ciò che hai versato ai fini previdenziali nell'anno precedente, dai propri redditi, pagando pertanto un importo INFERIORE di tasse.

Chi non puo' accedere al regime forfettario

I soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito – ad esempio il regime del MARGINE (vendita cose usate) –

I soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.

I soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi

I soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 35.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro). Questa causa di esclusione è stata introdotta dalla legge di stabilità per il 2016, che contemporaneamente ha abrogato la disposizione che prevedeva, quale requisito per l’applicazione del regime forfetario, che nell’anno precedente il reddito dell’attività d’impresa, arte o professione esercitata fosse prevalente rispetto al reddito di lavoro dipendente o assimilato eventualmente percepito. Pertanto, è opportuno precisare che la disposizione abrogata continua ad avere effetto solo nei confronti dei contribuenti, che hanno adottato il regime forfetario nel corso del 2015. Invece, coloro che intendono applicare il regime di favore nel 2016 devono rispettare la nuova condizione (non devono, cioè, aver percepito nel 2015 un reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore a 35.000 euro).

I soggetti che partecipano a società di persone, ad associazioni professionali, di cui all’articolo 5 del TUIR, o a società a responsabilità limitata aventi ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale.

Il tema sulle partecipazioni è stato non poco dibattuto negli ultimi anni. Infatti la norma, distingue la partecipazione in società di persone o di fatto, dalle partecipazioni in società di capitali (in particolare le SRL).

Ad oggi possiamo precisare che, la SOLA partecipazione in una società di persone – parliamo dunque di SNC, SAS ecc – è CAUSA OSTATIVA all’applicazione del regime agevolato. L’Agenzia Entrate precisa inoltre che anche il solo possesso della nuda proprietà della quota è causa ostativa. Mentre a riguardo delle S.S. (società semplici), solo nel caso in cui la quota produca un reddito d’impresa.

Diverso tema per le SRL o SRL semplificate, in quanto al fine di rendere inefficace il regime forfettario, devono intervenire CONGIUNTAMENTE due elementi di base:

  1. vi sia il controllo diretto da parte del contribuente in regime forfettario
  2. che l’attività della PF in regime forfettario, sia strettamente affine a quello della SRL

NOTA BENE: l’Agenzia Entrate chiarisce che il regime forfettario è incompatibile in tema associativo, SOLAMENTE per le associazioni che producono un reddito effettivo d’impresa. Pertanto se sei nel regime forfettario e vuoi assumere la partecipazione parallelamente in una ASD o APS, puoi farlo!

Il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso previsti dalla legge ovvero si verifica una delle cause di esclusione.

Semplificazioni

Semplificazioni ai fini Iva

Coloro che applicano il regime forfetario non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti e non detraggono l’iva sugli acquisti. Non liquidano l’imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione e la comunicazione annuale Iva. Non devono comunicare all’Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva (cd. spesometro) né quelle effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list. Chi applica il regime forfetario, inoltre, non ha l’obbligo di registrare i corrispettivi, le fatture emesse e ricevute.

Adempimenti ridotti

I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di: numerare e conservazione delle fatture di acquisto e le bollette doganali; certificare i corrispettivi; integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa. I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie. Non applicano gli studi di settore e i parametri, sebbene siano tenuti a fornire, nella dichiarazione dei redditi, alcune informazioni relative all’attività svolta; non operano le ritenute alla fonte, pur essendo obbligati a indicare in dichiarazione il codice fiscale del soggetto a cui sono stati corrisposti emolumenti; non subiscono le ritenute, in ragione dell’esiguità della misura dell’imposta sostitutiva.

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Comparatore Regime Forfettario vs Semplificato

La fatturazione elettronica

Dall’anno 2024 viene esteso l'obbligo alla fatturazione elettronica anche a TUTTI i contribuenti nel regime forfettario.

Le fatture vanno generate con un programma apposito il quale le invia contemporaneamente all’Agenzia delle Entrate (SDI), oltre che al destinatario finale (cliente).

Le fatture devono essere corredate da un codice UNIVOCO oltre che ali altri dati fondamentali. Il codice univoco può essere quello legato al proprio programma, la PEC, o i “sette zeri” 0000000. Il file della cattura e scaricabile dal cassetto fiscale .

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