Le società di persone sono la forma ibrida in quanto l’insieme dei soci non determina la piena autonomia dell’impresa dagli stessi: si parla infatti di “autonomia patrimoniale imperfetta”.
Questo determina il fatto che il patrimonio dei soci si confonde con quello della società e viceversa, non garantendo una piena “protezione” dei soggetti giuridici al suo interno.
Di compenso nasce con minori costi ed è più semplice gestirla grazie alla “contabilità semplificata“. Le principali società di persone sono:
SCN: società in nome collettivo
SAS: società in accomandita semplice
SS: società semplici
IRPEF ordinario sulle quote;
IRAP
Li.Pe IVA – liquidazioni periodiche
Esterometro – in caso di clienti e fornitori esteri
F24 ritenute d’acconto
Uni-Emens in caso di dipendenti
CU – certificazioni uniche
Modello annuale IVA
Modello UNICO
Modello IRAP
Modello ISA
Modello 770
Semplificata fino a 700.000 euro di fatturato per vendita di beni e 400.000 in caso di erogazione di servizi. Dopo tali soglie è obbligatorio applicare la contabilità ordinaria dal primo esercizio successivo.
Le società di capitali godono della piena autonomia patrimoniale, ossia il patrimonio dei soci è distinto da quello della società stessa. Questo ne determina una protezione quasi totale dei soci.
La società di capitali deve essere amministrata da un Amministratore Unico o da un CDA (consiglio di amm.ne) il quale risponde di “oneri ed onori” della società e degli avvenimenti.
Per maggiore trasparenza, le società di capitali sono obbligate a tenere la contabilità in forma ordinaria (generale). Le principali forme sono:
Srl o Srls: società a responsabilità limitata
SPA: società per azioni
Cooperative
IRES sull’utile
IRAP
Li.Pe IVA – liquidazioni periodiche
Esterometro – in caso di clienti e fornitori esteri
F24 ritenute d’acconto
Uni-Emens in caso di dipendenti
CU – certificazioni uniche
Modello annuale IVA
Modello UNICO
Modello IRAP
Modello ISA
Modello 770
Semplificata fino a 700.000 euro di fatturato per vendita di beni e 400.000 in caso di erogazione di servizi. Dopo tali soglie è obbligatorio applicare la contabilità ordinaria dal primo esercizio successivo.
Per ogni tipologia di società va seguito un iter preciso il quale porta all’apertura della società e all’inizio dell’attività e del proprio business. Sicuramente alla base dell’apertura di una società c’è l’idea del business, il quale deve essere concreto e realizzabile . Per verificare se il proprio progetto è fattibile o non è un “fuoco di paglia” consigliamo di redigere un vero e proprio schema.
Il business plan è un ottimo strumento per capire dove si vuole andare a parare e qual è la migliore forma per “incorporare” il proprio progetto. Consigliamo di fare la famosa “T” dei “costi e benefici” e comparare quanti più elementi possibili.
Per scegliere la migliore forma societaria adatta al proprio progetto, vanno commutati una serie di elementi, i quali determinano una scelta ponderata e congrua.
Una volta trovato il business e la forma, non resta che presentarsi innanzi al notaio per la costituzione. La stessa richiede alcuni minuti ed è consigliabile armarsi anche di un ottimo consulente in fase di accompagnamento dallo stesso.
Per redigere l’atto, il notaio ha necessità di sapere altresì:
Una volta avuti i dati e costituita, il notaio avrà bisogno di una PEC e della partita iva per registrare la ditta presso il Registro delle Imprese.
Una volta che il notaio ha iscritto la società ed è arrivata la prima visura, va richiesta l’attivazione presso la camera di commercio presso il registro delle imprese. La pratica è svolta da un professionista. Anche qui va seguita una determinata prassi per far si che sia tutto ok.
In caso di attività legate al commercio va fatta la SCIA presso il comune ove ha la sede operativa l’azienda;
Se è attività artigianali va iscritto il codice ATECO ed eventuali sezioni nei registri speciali;
Iscrizione all’INPS e INAIL dei soci lavoratori;
La srl in forma semplificata o “SRLS”, è stata introdotta nell’ordinamento giuridico nel 2012 dall’art. 2463-bis. Come per la S.r.l., essendo una società di capitali, anche con la S.r.l.s. è possibile iniziare anche da soli (la “S.r.l.s. unipersonale”) e la responsabilità per eventuali debiti della società è limitata al capitale investito. I soci o l’unico socio non rischiano direttamente con i propri beni personali (ad esempio i soci non rischiano di perdere la casa di proprietà se non riescono a far fronte ai debiti sociali).
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