Deduzioni forfettarie autotrasportatori

Deduzioni forfettarie autotrasportatori: cosa prevede la norma e come applicarla nel 2025

Le deduzioni forfettarie per gli autotrasportatori rappresentano una delle agevolazioni fiscali più rilevanti per il settore dell’autotrasporto merci per conto terzi e per conto proprio. Sebbene l’informativa di riferimento riguardi l’anno d’imposta 2023, la disciplina normativa contenuta nell’art. 66, comma 5, del TUIR continua a trovare piena applicazione anche nel 2025, con importi che vengono annualmente confermati o aggiornati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite apposito comunicato.

L’agevolazione consiste nel riconoscimento di una deduzione forfettaria per “spese non documentate”, riferita alle trasferte effettuate personalmente dall’imprenditore individuale o dai soci di società di persone (Snc e Sas) che esercitano attività di autotrasporto.

Si tratta di una deduzione di natura presuntiva, non legata alla produzione di documentazione specifica, ma è comunque necessario predisporre un prospetto riepilogativo delle trasferte, come chiarito dalla Circolare Ministeriale n. 129/2000.


1. Riferimenti normativi

La disciplina delle deduzioni è contenuta in:

  • Art. 66, comma 5, TUIR, che stabilisce l’agevolazione e rinvia al MEF per la determinazione degli importi;
  • Circolare Ministeriale n. 129/2000, che fornisce criteri interpretativi su spettanza e modalità di fruizione;
  • Comunicati MEF annuali (da ultimo, comunicato n. 74 del 10/06/2024), che fissano gli importi per il periodo d’imposta di riferimento.

La Legge di Stabilità 2016 ha inoltre precisato che le deduzioni spettano:

  • in misura piena per le trasferte fuori dal Comune dove ha sede l’impresa;
  • nella misura del 35% per le trasferte interne al Comune.

2. Ambito soggettivo: chi può usufruirne

Sono ammesse all’agevolazione:

  • imprese di autotrasporto conto terzi;
  • imprese di autotrasporto conto proprio;
  • imprese in contabilità semplificata;
  • imprese in contabilità ordinaria, sia obbligatoria sia per opzione;
  • imprenditori individuali;
  • soci di società di persone (Snc e Sas), purché effettuino personalmente la trasferta.

Sono escluse:

  • le imprese che non effettuano trasferte o svolgono esclusivamente attività interna alla sede;
  • le imprese in contabilità ordinaria per obbligo IRAP non possono dedurre la stessa quota ai fini dell’imposta regionale;
  • i lavoratori dipendenti, per i quali opera un diverso regime di deduzioni e rimborsi.

3. Ambito oggettivo: quando spetta la deduzione

L’agevolazione è parametrata all’ambito territoriale di ciascuna trasferta.

Importi delle deduzioni (periodo d’imposta 2023 – oggi ancora applicati in assenza di modifiche)

Ambito territorialeImporto deduzione giornaliera
Trasferte nel Comune in cui ha sede l’impresa€ 16,80
Trasferte all’interno della Regione o delle Regioni confinanti€ 48,00
Trasferte oltre la Regione e ambito confinante€ 48,00

Attenzione: la deduzione spetta una sola volta per ciascun giorno, indipendentemente dal numero dei viaggi effettuati.

Calcolatore deduzioni forfettarie autotrasportatori

Inserisci il numero di giorni di trasferta effettuati dall’imprenditore o dai soci di società di persone per ciascun ambito territoriale. Gli importi giornalieri sono preimpostati in base all’art. 66, c. 5, TUIR e alle misure comunicate dal MEF per il periodo d’imposta 2025.

Importi giornalieri (modificabili)

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di viaggi effettuati.

Giorni di trasferta nell’anno


4. Modalità operative: i criteri per la spettanza

La deduzione spetta a condizione che:

  1. la trasferta sia effettuata personalmente dall’imprenditore o dal socio;
  2. la trasferta sia motivata da ragioni aziendali;
  3. venga predisposto un prospetto riepilogativo contenente:
    • i viaggi effettuati;
    • durata e località di destinazione;
    • estremi dei documenti di trasporto utilizzati (DDT, CMR, lettera di vettura);
    • fatture emesse al cliente.

Non è previsto alcun obbligo di rientro alla sede dell’impresa al termine della trasferta.

La circolare 129/2000 precisa che, pur trattandosi di spesa “non documentata”, ai fini dell’inerenza è opportuno conservare un prospetto aggiornato e firmato.


5. Compilazione nei modelli dichiarativi

Modello Redditi 2024 (periodo d’imposta 2023)

Le deduzioni vanno indicate tra gli “Altri componenti negativi” con i seguenti codici:

Tipo di impresaRegime contabileRigoCodice
Imprese individuali e società di personeSemplificataRG2216
Imprese individuali e società di personeOrdinariaRF5543

Modello ISA

Le deduzioni vanno riportate nel rigo F17, tra gli oneri diversi di gestione.

IRAP

Sono indeducibili ai fini IRAP per le società di persone e per le imprese individuali non soggette all’imposta.


6. Esempio pratico di calcolo

Di seguito un estratto esemplificativo tratto dal prospetto utilizzato da una società di autotrasporto con sede a Verona:

PrDestinazioneDurata trasportoGiorniClienteDeduzione (€)
1Chiasso (CH)09–10/062Elian SA96,00
2Brescia09–11/061Verdi Snc48,00
3Torino10–11/061Glass Sas48,00
4Verona12/061Neri Spa16,80

Totale deduzioni del periodo: € 27.360,00

La società riporterà tale importo nel quadro RG o RF e nel rigo F17 ISA.


7. Considerazioni operative per il 2025

Sebbene gli importi siano fissati per il periodo d’imposta 2023, il MEF negli ultimi anni ha confermato gli stessi valori attraverso comunicati successivi, senza variazioni ISTAT significative.
In assenza di nuove determinazioni al 2025, valgono pertanto i medesimi importi.

Gli autotrasportatori devono quindi continuare a:

  • predisporre puntualmente il prospetto delle trasferte;
  • conservare DDT, CMR e/o lettere di vettura;
  • applicare correttamente l’importo giornaliero spettante;
  • effettuare l’inquadramento contabile secondo i codici indicati.

8. Conclusioni

Le deduzioni forfettarie previste dall’art. 66, comma 5, TUIR rappresentano un importante meccanismo di alleggerimento fiscale per le imprese di autotrasporto.
Pur trattandosi di costi “non documentati”, l’inerenza deve essere supportata da un adeguato livello di dettaglio, tramite un prospetto firmato che riporti ogni trasferta.

La disciplina, sebbene risalente, è pienamente valida nel 2025 e costituisce un presidio significativo per la corretta determinazione del reddito imponibile delle imprese del settore.