Dichiarazione IVA omessa e nuova liquidazione automatica dell’Agenzia delle Entrate

Dichiarazione IVA omessa: liquidazione automatica e 60 giorni per rispondere

Con il provvedimento n. 239129 del 28 agosto 2026 l’Agenzia delle Entrate ha reso operativa la nuova liquidazione dell’IVA in caso di dichiarazione annuale omessa. L’imposta può essere ricostruita anche con procedure automatizzate utilizzando i dati già disponibili all’Amministrazione.

La novità non trasforma l’omissione in una semplice comunicazione di routine. Il contribuente dispone di 60 giorni dal ricevimento per fornire elementi non considerati o pagare; in mancanza, le somme possono essere iscritte direttamente a ruolo a titolo definitivo.

I punti essenziali

  • la procedura riguarda la dichiarazione IVA annuale omessa;
  • l’Agenzia utilizza fatture elettroniche, corrispettivi telematici, LIPE e versamenti;
  • il contribuente ha 60 giorni per chiarimenti o pagamento;
  • il pagamento nei termini evita l’iscrizione a ruolo e comporta la riduzione della sanzione prevista dalla norma;
  • la procedura non impedisce ulteriori attività di accertamento.

Che cos’è la nuova liquidazione dell’IVA omessa

L’articolo 54-bis.1 del DPR 633/1972, introdotto dalla Legge di Bilancio 2026, consente all’Agenzia delle Entrate di procedere alla liquidazione dell’imposta quando manca la dichiarazione annuale IVA. Il provvedimento del 28 agosto 2026 ha definito le modalità operative.

La liquidazione può essere effettuata entro il termine previsto per l’accertamento delle dichiarazioni omesse, cioè entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Resta ferma la possibilità dell’Amministrazione di esercitare l’ordinaria azione accertatrice.

Quali dati utilizza l’Agenzia delle Entrate

La ricostruzione può basarsi sui dati già presenti nell’Anagrafe tributaria e, in particolare, su:

  • fatture elettroniche emesse e ricevute;
  • corrispettivi telematici trasmessi;
  • comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE);
  • versamenti effettuati dal contribuente;
  • ulteriori elementi coerenti con le fonti indicate nel provvedimento.

Queste informazioni possono non rappresentare integralmente la posizione del contribuente. Operazioni particolari, rettifiche, note di variazione, pro-rata, regimi speciali, versamenti non correttamente abbinati o dati trasmessi in modo inesatto possono richiedere una ricostruzione documentale.

Cosa contiene la comunicazione

Quando dai controlli emerge un’imposta da versare, l’esito della liquidazione viene comunicato al contribuente. La comunicazione deve consentire di comprendere i dati utilizzati, l’imposta determinata e le somme richieste a titolo di interessi e sanzioni.

Prima di pagare è opportuno confrontare il contenuto con la contabilità, il portale Fatture e Corrispettivi, le LIPE, gli F24 e l’eventuale credito IVA. L’assenza della dichiarazione può nascondere anche errori più ampi che vanno ricostruiti prima di formulare chiarimenti.

I 60 giorni per rispondere o pagare

Dal ricevimento della comunicazione decorrono 60 giorni. Entro questo termine il contribuente può:

  1. segnalare dati o elementi non considerati o valutati in modo errato;
  2. fornire i chiarimenti e i documenti necessari;
  3. pagare imposta, interessi e sanzioni richiesti.

Se, dopo i chiarimenti, l’Agenzia ridetermina le somme, il termine di 60 giorni decorre dalla comunicazione definitiva. L’assistenza è svolta dalla Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale che il contribuente aveva quando la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata; per i contribuenti di maggiori dimensioni resta ferma la competenza regionale prevista dal provvedimento.

Pagamento, sanzioni e limiti

Il pagamento effettuato entro 60 giorni evita l’iscrizione a ruolo. La sanzione dovuta per l’omessa dichiarazione è ridotta a un terzo secondo la disciplina richiamata dall’articolo 54-bis.1, oltre agli interessi.

Il provvedimento chiarisce che non si applica la rateazione prevista per le ordinarie comunicazioni da controllo automatico e formale. Per questo la sostenibilità finanziaria va esaminata subito, senza attendere gli ultimi giorni.

Cosa succede se non si paga

In assenza di pagamento nei termini, imposta, sanzioni e interessi sono iscritti direttamente nei ruoli a titolo definitivo ai sensi dell’articolo 14 del DPR 602/1973. La posizione entra quindi nella fase della riscossione, con costi e rischi ulteriori.

L’iscrizione a ruolo non chiude necessariamente ogni questione sostanziale, ma rende la gestione più delicata. Conviene intervenire sulla comunicazione iniziale, quando è ancora possibile far esaminare dati e documenti prima del ruolo.

CHECKLIST OPERATIVA

Comunicazione IVA omessa: prepara la risposta

Calcola la scadenza orientativa dei 60 giorni e crea l’elenco dei controlli prioritari.

Scadenza orientativa
Azioni da completare:

    La data è un conteggio orientativo di 60 giorni di calendario. Prima di assumere decisioni, verifica la data effettiva di perfezionamento della comunicazione e l’eventuale slittamento previsto quando il termine cade in un giorno festivo. La checklist non sostituisce l’esame della posizione.

    La checklist dei documenti

    • comunicazione completa e relativo dettaglio;
    • registri IVA e situazioni contabili dell’anno interessato;
    • fatture elettroniche, note di credito e autofatture;
    • corrispettivi telematici e riepiloghi giornalieri;
    • LIPE presentate e ricevute di trasmissione;
    • modelli F24 e quietanze;
    • documentazione su credito IVA, pro-rata e regimi speciali;
    • corrispondenza con l’Agenzia e precedenti istanze.

    Quando i dati non coincidono, può essere necessario ricostruire l’intera posizione. Il collegamento tra registri, fatture, corrispettivi, LIPE e versamenti permette di capire se l’imposta richiesta sia corretta e quali prove allegare. Per prevenire queste criticità è utile mantenere una gestione contabile aggiornata e riconciliata.

    Dichiarazione tardiva o omessa: la differenza

    La dichiarazione IVA trasmessa entro 90 giorni dalla scadenza è considerata tardiva ma valida, ferma la sanzione e il ravvedimento quando applicabile. Dopo i 90 giorni, la dichiarazione è considerata omessa ai fini sanzionatori, pur potendo rilevare in sede di ricostruzione e controllo secondo le regole applicabili.

    Sul sito puoi approfondire le conseguenze della mancata presentazione della dichiarazione IVA e il tema del credito IVA in caso di dichiarazione omessa. Il nuovo articolo riguarda invece la specifica procedura automatizzata introdotta dall’articolo 54-bis.1.

    Domande frequenti

    La comunicazione equivale già a una cartella?

    No. È l’esito della liquidazione che consente al contribuente di fornire chiarimenti o pagare entro 60 giorni. Se non interviene, le somme possono essere iscritte direttamente a ruolo a titolo definitivo.

    Si può chiedere la correzione dei dati?

    Sì. Entro 60 giorni è possibile segnalare dati non considerati o valutati erroneamente e fornire i chiarimenti necessari, allegando documentazione coerente e riconciliata.

    Il pagamento è rateizzabile?

    Il provvedimento esclude la rateazione prevista per le ordinarie comunicazioni da controllo automatico e formale. La posizione deve quindi essere esaminata tempestivamente.

    L’Agenzia può fare altri controlli?

    Sì. La liquidazione automatizzata avviene senza pregiudizio dell’azione accertatrice: l’Amministrazione può svolgere ulteriori controlli quando ne ricorrono i presupposti.

    Hai ricevuto una comunicazione per dichiarazione IVA omessa?

    Fiscoimprese può verificare il calcolo, ricostruire i dati contabili e predisporre i chiarimenti prima dell’iscrizione a ruolo. La prima verifica della comunicazione è gratuita.

    Fonti ufficiali

    La disciplina è contenuta nell’articolo 54-bis.1 del DPR 633/1972. Le modalità operative sono state definite dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 239129 del 28 agosto 2026; l’Agenzia ha pubblicato anche una sintesi istituzionale della procedura.