Introduzione
Con il Modello Redditi Persone Fisiche 2026, relativo al periodo d’imposta 2025, i contribuenti devono prestare particolare attenzione non solo alla corretta compilazione della dichiarazione, ma anche alla gestione dei versamenti che emergono dal modello dichiarativo.
Le imposte dovute a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 devono essere versate, in via ordinaria, entro il 30 giugno 2026. È tuttavia possibile differire il pagamento al 30 luglio 2026, applicando la maggiorazione dello 0,40 per cento, oppure optare per la rateazione mensile delle somme dovute. Il modello Redditi PF 2026 deve essere presentato, secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, tra il 15 aprile e il 2 novembre 2026, poiché il termine ordinario del 31 ottobre cade di sabato; la presentazione cartacea tramite ufficio postale, nei casi residuali ammessi, è invece prevista tra il 15 aprile e il 30 giugno 2026.
La rateazione rappresenta uno strumento molto utile per gestire meglio la liquidità, soprattutto quando dalla dichiarazione emergono importi significativi, ad esempio per saldo IRPEF, addizionali, cedolare secca, imposta sostitutiva del regime forfettario o contributi previdenziali dovuti sul reddito eccedente il minimale.
Dichiarazione Redditi PF 2026: le principali date da ricordare
Il primo elemento da chiarire riguarda la distinzione tra termine di presentazione della dichiarazione e termine di pagamento delle imposte. La presentazione del modello e il versamento delle somme dovute seguono infatti scadenze differenti.
| Adempimento | Scadenza 2026 | Note operative |
|---|---|---|
| Disponibilità e gestione della dichiarazione precompilata | Aprile/maggio 2026 | La precompilata 2026 è stata resa progressivamente disponibile dall’Agenzia; per Redditi PF, FiscoOggi segnala l’operatività per modifiche e invio dal 20 maggio 2026. |
| Presentazione Redditi PF cartaceo tramite Poste | Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 | Possibile solo per i contribuenti ancora ammessi alla presentazione cartacea. |
| Presentazione telematica Redditi PF 2026 | Dal 15 aprile al 2 novembre 2026 | Il termine ordinario del 31 ottobre 2026 slitta al 2 novembre perché cade di sabato. |
| Versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 | 30 giugno 2026 | Termine ordinario di pagamento. |
| Versamento con maggiorazione | 30 luglio 2026 | Possibile pagamento nei 30 giorni successivi con maggiorazione dello 0,40 per cento. |
| Secondo o unico acconto 2026 | 30 novembre 2026 | Non è rateizzabile e deve essere pagato in unica soluzione. |
Quali somme possono essere rateizzate
La rateazione riguarda le somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi. In termini pratici, possono essere rateizzate, ad esempio, l’IRPEF, le addizionali regionale e comunale, la cedolare secca, l’imposta sostitutiva dei contribuenti in regime forfettario e, ove presenti, i contributi previdenziali risultanti dal quadro RR per la quota eccedente il minimale.
La base normativa è rappresentata dall’articolo 20 del D.Lgs. n. 241/1997, che disciplina i pagamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalla dichiarazione.
È importante precisare che la rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi. Il contribuente può, ad esempio, decidere di pagare in unica soluzione il saldo e rateizzare il primo acconto, oppure fare l’operazione inversa, in base alle proprie esigenze finanziarie.
Resta invece escluso dalla rateazione il secondo o unico acconto di novembre, che deve essere versato in un’unica soluzione.
Versamento ordinario o differito: cosa cambia
Il contribuente può scegliere tra due strade principali. La prima consiste nel versare la prima rata o l’intero importo entro il 30 giugno 2026. La seconda consiste nel differire il pagamento al 30 luglio 2026, applicando preventivamente la maggiorazione dello 0,40 per cento.
| Scelta del contribuente | Prima scadenza | Effetto |
|---|---|---|
| Pagamento ordinario | 30 giugno 2026 | Nessuna maggiorazione dello 0,40 per cento |
| Pagamento differito | 30 luglio 2026 | Applicazione della maggiorazione dello 0,40 per cento sulle somme dovute |
| Rateazione con partenza al 30 giugno | Prima rata al 30 giugno 2026 | Piano massimo fino al 16 dicembre 2026 |
| Rateazione con partenza al 30 luglio | Prima rata al 30 luglio 2026 | Piano più breve, sempre con conclusione entro il 16 dicembre 2026 |
La maggiorazione dello 0,40 per cento deve essere applicata prima di procedere all’eventuale rateazione. In altri termini, se il contribuente sceglie di partire dal 30 luglio, l’importo complessivo da rateizzare deve essere prima aumentato dello 0,40 per cento.
Rateazione delle imposte con prima rata al 30 giugno 2026
Chi sceglie di iniziare il piano di pagamento dal 30 giugno 2026 può suddividere le somme dovute fino a un massimo di sette rate, con conclusione entro il 16 dicembre 2026. Le rate successive alla prima sono soggette a interessi da rateazione. L’Agenzia delle Entrate ricorda che il saldo e la prima rata di acconto possono essere versati in rate mensili, mentre l’acconto di novembre deve essere pagato in unica soluzione.
| Rata | Scadenza | Interessi |
|---|---|---|
| 1ª rata | 30 giugno 2026 | 0,00% |
| 2ª rata | 16 luglio 2026 | 0,18% |
| 3ª rata | 20 agosto 2026 | 0,51% |
| 4ª rata | 16 settembre 2026 | 0,84% |
| 5ª rata | 16 ottobre 2026 | 1,17% |
| 6ª rata | 16 novembre 2026 | 1,50% |
| 7ª rata | 16 dicembre 2026 | 1,83% |
La scadenza del 20 agosto deriva dalla regola secondo cui gli adempimenti e i versamenti fiscali che scadono nel periodo compreso tra il 1° e il 20 agosto possono essere effettuati entro il 20 agosto senza maggiorazioni ulteriori. Tale principio è oggi coordinato con il Testo unico in materia di versamenti e riscossione, di cui al D.Lgs. n. 33/2025.
Rateazione delle imposte con prima rata al 30 luglio 2026
Se il contribuente decide di differire il primo versamento al 30 luglio 2026, deve prima applicare la maggiorazione dello 0,40 per cento. Solo dopo tale maggiorazione l’importo può essere suddiviso in rate.
| Rata | Scadenza | Interessi |
|---|---|---|
| 1ª rata | 30 luglio 2026 | 0,00% |
| 2ª rata | 20 agosto 2026 | 0,18% |
| 3ª rata | 16 settembre 2026 | 0,51% |
| 4ª rata | 16 ottobre 2026 | 0,84% |
| 5ª rata | 16 novembre 2026 | 1,17% |
| 6ª rata | 16 dicembre 2026 | 1,50% |
In questo caso il piano di pagamento è più breve, poiché la scadenza finale resta comunque fissata al 16 dicembre 2026. La scelta del differimento, quindi, consente di rinviare il primo esborso, ma riduce il numero massimo di rate disponibili.
Come si calcolano gli interessi sulle rate
Sugli importi rateizzati sono dovuti interessi nella misura del 4 per cento annuo, calcolati secondo il metodo commerciale. In concreto, nelle tabelle di rateazione vengono applicate percentuali forfetarie crescenti sulle rate successive alla prima.
È importante non confondere la maggiorazione dello 0,40 per cento con gli interessi da rateazione. La maggiorazione dello 0,40 per cento riguarda il differimento del primo pagamento dal 30 giugno al 30 luglio. Gli interessi da rateazione, invece, riguardano le rate successive alla prima.
| Voce | Quando si applica | Funzione |
|---|---|---|
| Maggiorazione 0,40% | Solo se si versa la prima rata o l’importo unico al 30 luglio 2026 | Compensa il differimento del termine ordinario |
| Interessi da rateazione | Sulle rate successive alla prima | Remunerano la dilazione mensile del pagamento |
| Interessi nel modello F24 | Da indicare separatamente rispetto all’imposta | Devono essere esposti con il relativo codice tributo |
Modalità di versamento: modello F24
I versamenti risultanti dal Modello Redditi PF devono essere effettuati tramite modello F24. I contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati al pagamento con modalità telematiche, direttamente tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate, tramite home banking abilitato o tramite intermediario.
I contribuenti non titolari di partita IVA possono invece utilizzare anche il modello F24 cartaceo, salvo i casi in cui vi siano compensazioni o il modello presenti saldo finale pari a zero: in tali ipotesi, il canale telematico diventa obbligatorio.
Nel modello F24 occorre prestare particolare attenzione alla compilazione del campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”. In caso di pagamento rateale, il campo deve indicare sia il numero della rata pagata sia il numero complessivo delle rate. Ad esempio, in caso di prima rata su cinque, il campo sarà valorizzato come “0105”.
Principali codici tributo da utilizzare
Di seguito una tabella riepilogativa dei codici tributo più ricorrenti. Prima dell’invio del modello F24 è sempre opportuno verificare il codice sul motore ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, soprattutto in caso di tributi particolari o fattispecie non ordinarie.
| Tributo | Codice tributo | Descrizione sintetica |
|---|---|---|
| IRPEF saldo | 4001 | Saldo IRPEF |
| IRPEF primo acconto | 4033 | Acconto IRPEF prima rata |
| IRPEF secondo o unico acconto | 4034 | Acconto IRPEF seconda rata o unica soluzione |
| Interessi rateazione imposte erariali | 1668 | Interessi per pagamento dilazionato |
| Addizionale regionale IRPEF | 3801 | Addizionale regionale all’IRPEF |
| Addizionale comunale acconto | 3843 | Addizionale comunale IRPEF in autotassazione, acconto |
| Addizionale comunale saldo | 3844 | Addizionale comunale IRPEF in autotassazione, saldo |
| Regime forfettario primo acconto | 1790 | Imposta sostitutiva regime forfettario, acconto prima rata |
| Regime forfettario secondo o unico acconto | 1791 | Imposta sostitutiva regime forfettario, acconto seconda rata o unica soluzione |
| Regime forfettario saldo | 1792 | Imposta sostitutiva regime forfettario, saldo |
| Cedolare secca primo acconto | 1840 | Cedolare secca, acconto prima rata |
| Cedolare secca secondo o unico acconto | 1841 | Cedolare secca, acconto seconda rata o unica soluzione |
| Cedolare secca saldo | 1842 | Cedolare secca, saldo |
L’Agenzia delle Entrate conferma, tra gli altri, il codice 1792 per il saldo dell’imposta sostitutiva del regime forfettario e i codici 1840, 1841 e 1842 per gli acconti e il saldo della cedolare secca. Per l’addizionale comunale, il codice 3844 identifica il saldo in autotassazione, mentre il codice 3843 riguarda l’acconto.
Attenzione ad arrotondamenti e importi minimi
In caso di rateazione, gli importi da indicare nel modello F24 devono essere arrotondati al centesimo di euro, poiché il contribuente non sta semplicemente riportando l’importo complessivo indicato in dichiarazione, ma sta suddividendo il debito in più rate.
Occorre inoltre ricordare che, in linea generale, non è dovuto il versamento se l’importo relativo alla singola imposta o addizionale è pari o inferiore a 12 euro. È poi necessario verificare l’importo minimo versabile per singolo codice tributo, evitando la predisposizione di F24 con importi non corretti o non accettati dai sistemi di pagamento.
Conclusioni
La rateazione delle imposte risultanti dal Modello Redditi Persone Fisiche 2026 è uno strumento utile per distribuire il carico fiscale nell’arco dell’anno, ma richiede attenzione nella scelta del piano di pagamento, nella corretta applicazione della maggiorazione dello 0,40 per cento e nella compilazione del modello F24.
Per il contribuente, la scelta principale è tra pagamento ordinario al 30 giugno 2026 e pagamento differito al 30 luglio 2026. Nel primo caso è possibile arrivare fino a sette rate; nel secondo, il piano massimo si riduce a sei rate, sempre con conclusione entro il 16 dicembre 2026.
La pianificazione anticipata dei versamenti consente di evitare errori, ravvedimenti successivi e tensioni di liquidità, soprattutto per titolari di partita IVA, professionisti, contribuenti forfettari e soggetti che devono versare anche contributi previdenziali derivanti dal quadro RR.