Dichiarazioni fiscali 2025 tardiva entro il 29 gennaio 2026

Dichiarazioni fiscali 2025 (periodo d’imposta 2024): presentazione tardiva entro il 29 gennaio 2026, omissione e nuovo regime sanzionatorio post 1° settembre 2024

La presentazione delle dichiarazioni fiscali costituisce un obbligo centrale nel sistema tributario italiano. Tuttavia, il legislatore ha previsto una graduazione delle conseguenze sanzionatorie in funzione del momento in cui il contribuente regolarizza la propria posizione, distinguendo tra tardività, omissione e condotte collaborative.

Con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2025 (periodo d’imposta 2024), IRAP 2025 e Modello 770/2025, il quadro normativo risulta oggi articolato, soprattutto alla luce della riforma delle sanzioni tributarie in vigore dal 1° settembre 2024, che ha introdotto un significativo meccanismo premiale per l’adempimento spontaneo.


1. Termine ordinario di presentazione

Per il periodo d’imposta 2024:

  • Dichiarazione dei redditi (Modelli Redditi PF, SP, SC): termine ordinario 31 ottobre 2025
  • Dichiarazione IRAP 2025: termine coincidente con quello dei redditi
  • Modello 770/2025: termine ordinario previsto dal calendario dichiarativo

Il mancato rispetto del termine non determina automaticamente l’omissione, poiché l’ordinamento riconosce una finestra di tolleranza di 90 giorni ossia al 29 gennaio 2026.


2. Dichiarazione tardiva entro 90 giorni

Ai sensi dell’art. 2, comma 7, del D.P.R. 322/1998, la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria:

  • è valida a tutti gli effetti;
  • non è qualificata come omessa;
  • è soggetta a sanzione amministrativa per tardività, sanabile con ravvedimento operoso.

Per le dichiarazioni 2025 (periodo d’imposta 2024), il termine ultimo per rientrare nella tardività è il 29 gennaio 2026.

Regime sanzionatorio

La sanzione ordinaria (da 250 a 1.000 euro) è riducibile a 1/10 del minimo, pari a 25 euro, mediante ravvedimento operoso, a condizione che:

  • la dichiarazione venga trasmessa entro i 90 giorni;
  • la sanzione sia versata tramite modello F24.

Le imposte eventualmente dovute devono essere versate, con interessi legali se pagate tardivamente.


3. Applicazione a IRAP e Modello 770

Le medesime regole si applicano:

  • alla dichiarazione IRAP, che mantiene autonomia dichiarativa rispetto ai redditi;
  • al Modello 770, relativo alle ritenute operate.

La tardività va valutata per ciascun modello, con autonoma applicazione delle sanzioni.


4. Decorso dei 90 giorni: dichiarazione omessa

Trascorsi i 90 giorni dalla scadenza ordinaria, la dichiarazione:

  • è qualificata come omessa, anche se trasmessa successivamente;
  • non beneficia più del regime della tardività;
  • ricade nel sistema sanzionatorio previsto per l’omissione.

Ed è proprio su questo punto che interviene in modo rilevante la riforma in vigore dal 1° settembre 2024.


5. Il nuovo regime sanzionatorio post 1° settembre 2024

Il D.Lgs. 87/2024 ha ridisegnato il sistema delle sanzioni, introducendo una logica premiale per l’adempimento spontaneo, anche oltre il termine dei 90 giorni.

5.1 Omissione “pura”

In caso di dichiarazione omessa senza elementi di collaborazione:

  • sanzione pari al 120% delle imposte dovute;
  • minimo 250 euro;
  • se non emergono imposte, sanzione fissa da 250 a 1.000 euro (aumentabile per soggetti in contabilità ordinaria).

5.2 Omissione con “onestà collaborativa”: sanzione al 75%

La principale novità della riforma è l’introduzione di una fattispecie intermedia, applicabile quando il contribuente:

  • presenta la dichiarazione oltre i 90 giorni;
  • lo fa entro i termini di decadenza dell’accertamento (normalmente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo);
  • prima di avere formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o atti di accertamento.

In tale ipotesi, la sanzione applicabile è pari al 75% delle imposte dovute.

Si tratta di un regime che premia la collaborazione spontanea, collocandosi a metà strada tra la tardività e l’omissione pienamente sanzionata.


5.3 Sintesi delle sanzioni applicabili

SituazioneRegime sanzionatorio
Dichiarazione tardiva entro 90 giorni€ 25 (ravvedimento)
Dichiarazione omessa oltre 90 giorni120% delle imposte
Dichiarazione omessa con onestà collaborativa75% delle imposte
Omessa senza imposte dovute€ 250 – € 1.000

6. Dichiarazione integrativa entro cinque anni

Resta ferma la possibilità, prevista dall’art. 2, comma 8, del D.P.R. 322/1998, di presentare una dichiarazione integrativa entro cinque anni, sia:

  • a favore dell’Erario (maggiori imposte);
  • a favore del contribuente (minori imposte o maggiori crediti).

La dichiarazione integrativa consente di correggere errori, omissioni o inesattezze anche dopo una presentazione tardiva o omessa, ferma restando l’applicazione del corretto regime sanzionatorio in base al momento della regolarizzazione.


7. Considerazioni operative

Dal punto di vista professionale, la gestione delle dichiarazioni tardive o omesse richiede:

  • una valutazione tempestiva delle scadenze;
  • la scelta del percorso sanzionatorio meno oneroso;
  • il coordinamento tra dichiarazione, versamenti e ravvedimento;
  • particolare attenzione al nuovo regime premiale del 75%, che può ridurre sensibilmente l’impatto economico per il contribuente collaborativo.

8. Profili di penale tributario in caso di omessa dichiarazione

Accanto al regime amministrativo-sanzionatorio, l’omessa presentazione della dichiarazione può assumere rilievo anche sul piano penale, qualora ricorrano le condizioni previste dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

È pertanto essenziale, in presenza di dichiarazioni non presentate o presentate oltre i 90 giorni, valutare non solo il costo sanzionatorio, ma anche il rischio penale.

8.1 Il reato di omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000)

L’art. 5 del D.Lgs. 74/2000 punisce chi:

  • non presenta, essendovi obbligato,
    • la dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi, oppure
    • la dichiarazione ai fini IVA;
  • quando l’imposta evasa è superiore a 50.000 euro per ciascun periodo d’imposta.

In assenza del superamento di tale soglia, la violazione non assume rilievo penale e resta confinata nell’ambito amministrativo.

8.2 Soggetti penalmente responsabili

Il reato di omessa dichiarazione è un reato proprio e può essere contestato:

  • alla persona fisica contribuente;
  • all’amministratore di diritto della società;
  • all’amministratore di fatto, qualora eserciti in concreto poteri gestori.

La responsabilità penale è personale e non si estende automaticamente alla società, ferma restando la possibile responsabilità amministrativa dell’ente ex D.Lgs. 231/2001 nei casi più gravi.

8.3 Elemento soggettivo: il dolo specifico di evasione

La fattispecie penale richiede la presenza del dolo specifico, ossia:

la volontà di evadere le imposte mediante la mancata presentazione della dichiarazione.

Non è quindi sufficiente:

  • una mera disorganizzazione amministrativa;
  • una gestione contabile approssimativa;
  • un ritardo dovuto a negligenza o incapacità operativa.

Nella prassi, la distinzione tra dolo ed errore organizzativo rappresenta uno dei principali profili di difesa.

8.4 Rapporti tra tardività, omissione e rilevanza penale

È fondamentale distinguere i diversi scenari:

  • Presentazione entro 90 giorni
    → la dichiarazione non è omessa
    → esclusione in radice del reato di cui all’art. 5.
  • Presentazione oltre 90 giorni
    → la dichiarazione è omessa anche se trasmessa
    → possibile rilevanza penale se superata la soglia di 50.000 euro.

Tuttavia, la presentazione spontanea della dichiarazione e il pagamento del debito prima dell’avvio di controlli assumono un ruolo decisivo nella valutazione complessiva del comportamento del contribuente.

8.5 Effetti della regolarizzazione spontanea e del pagamento

La regolarizzazione dell’omissione, anche oltre i 90 giorni, produce effetti rilevanti sul piano penale:

  • non elimina automaticamente il reato, se già perfezionato;
  • ma può incidere:
    • sulla valutazione del dolo;
    • sull’applicazione di attenuanti;
    • sull’accesso a cause di non punibilità.

In particolare, il pagamento integrale del debito tributario (imposta, sanzioni e interessi):

  • se effettuato prima dell’apertura del dibattimento di primo grado,
  • può determinare la non punibilità o una sensibile riduzione della pena, ai sensi della disciplina penale tributaria.

8.6 Coordinamento tra strategia fiscale e penale

In presenza di omessa dichiarazione con importi potenzialmente rilevanti:

  • non è sufficiente una valutazione meramente fiscale;
  • è necessario un approccio integrato fiscale-penale, che consideri:
    • tempistiche di regolarizzazione;
    • importi evasi;
    • stato dei controlli;
    • posizione soggettiva dell’amministratore.

Una gestione tempestiva e consapevole può fare la differenza tra:

  • una violazione amministrativa onerosa ma gestibile;
  • e una contestazione penale con conseguenze perso

BONUS – Omessa dichiarazione, Codice della crisi d’impresa e art. 2086 c.c.: un segnale di allerta non più neutro

La scelta – o l’omissione – di non presentare la dichiarazione fiscale non può più essere letta come una mera irregolarità tributaria. Alla luce del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e della riformulazione dell’art. 2086, comma 2, c.c., l’omessa dichiarazione assume oggi una valenza organizzativa, gestionale e prospettica, rilevante anche sotto il profilo della responsabilità dell’organo amministrativo.

8-bis.1 Omessa dichiarazione come indice di assetti non adeguati

L’art. 2086, comma 2, c.c. impone all’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva di:

“istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi”.

In questo contesto, la mancata presentazione della dichiarazione fiscale evidenzia, quasi sempre, una carenza strutturale degli assetti, in quanto presuppone almeno uno dei seguenti deficit:

  • assenza di una contabilità attendibile e aggiornata;
  • mancanza di un presidio sulle scadenze fiscali;
  • incapacità di determinare correttamente il risultato economico e fiscale;
  • disallineamento tra gestione finanziaria e obblighi tributari.

L’omessa dichiarazione non è quindi un fatto isolato, ma il sintomo di un assetto inadeguato, rilevante ai fini dell’art. 2086 c.c.

8-bis.2 Rilevanza ai fini del Codice della crisi d’impresa

Nel sistema del Codice della crisi, l’attenzione non è rivolta solo all’insolvenza conclamata, ma ai segnali anticipatori di squilibrio.

Tra questi, la persistente irregolarità fiscale – e in particolare l’omessa dichiarazione – si colloca come:

  • indice di squilibrio economico-finanziario;
  • segnale di perdita di controllo gestionale;
  • elemento che compromette la capacità di monitorare la continuità aziendale.

La mancata presentazione delle dichiarazioni impedisce infatti:

  • la corretta lettura dei flussi reddituali;
  • il calcolo di indicatori chiave (margini, DSCR, sostenibilità del debito);
  • una valutazione attendibile della situazione patrimoniale.

8-bis.3 Omessa dichiarazione e responsabilità dell’amministratore

Nel nuovo quadro normativo, l’omessa dichiarazione può assumere rilievo anche sotto il profilo della responsabilità gestoria.

In particolare:

  • non presentare le dichiarazioni non è più giustificabile come mera scelta contingente;
  • può configurare una violazione degli obblighi di corretta amministrazione;
  • espone l’amministratore a contestazioni in sede:
    • civile (responsabilità verso la società e i creditori),
    • concorsuale,
    • e, nei casi più gravi, penale.

La giurisprudenza, anche di merito, tende sempre più a considerare le irregolarità fiscali strutturali come indizi di gestione non diligente.

8-bis.4 Effetti in caso di crisi o procedura concorsuale

In caso di accesso a strumenti di regolazione della crisi (composizione negoziata, concordato, liquidazione giudiziale), l’omessa dichiarazione:

  • compromette la credibilità del piano;
  • rende difficoltosa la ricostruzione dei dati storici;
  • può essere letta come condotta ostativa alla tempestiva emersione della crisi.

In tali contesti, l’omissione dichiarativa può essere valorizzata:

  • come indice di ritardo colpevole nell’attivazione degli strumenti di allerta;
  • come elemento di mala gestio rilevante ai fini delle responsabilità.

8-bis.5 La regolarizzazione come presidio di governance

Alla luce di quanto sopra, la presentazione della dichiarazione omessa, anche tardiva o oltre i 90 giorni, assume una funzione che va oltre il mero adempimento fiscale:

  • è un atto di ripristino della trasparenza informativa;
  • consente di riallineare la gestione ai principi dell’art. 2086 c.c.;
  • rappresenta un segnale di recupero della governance;
  • riduce il rischio di contestazioni in sede concorsuale o risarcitoria.

In questa prospettiva, la recente introduzione del regime sanzionatorio premiale al 75% rafforza la logica del legislatore: meglio una regolarizzazione tardiva che una omissione protratta.


9. Dichiarazioni omesse e rottamazione quinquies: esclusioni e chiarimenti operativi

Negli ultimi giorni il tema della rottamazione quinquies è tornato al centro dell’attenzione, generando tuttavia forti equivoci applicativi, in particolare con riferimento ai contribuenti che presentano cartelle di pagamento originate da dichiarazioni omesse.

È pertanto necessario chiarire con precisione il perimetro oggettivo della definizione agevolata, per evitare valutazioni errate e aspettative non fondate.

9.1 Ambito applicativo della rottamazione quinquies

La rottamazione quinquies si inserisce nel solco delle precedenti definizioni agevolate e consente l’estinzione dei carichi affidati all’Agente della Riscossione mediante:

  • pagamento integrale delle imposte (capitale);
  • stralcio delle sanzioni;
  • stralcio degli interessi di mora e degli aggi di riscossione.

Tuttavia, l’agevolazione non opera in modo generalizzato su tutti i ruoli, ma è circoscritta a specifiche tipologie di debito.

9.2 Esclusione delle cartelle derivanti da dichiarazioni omesse

Un punto fermo – confermato dalla lettura sistematica della norma e dalla prassi interpretativa – è il seguente:

La rottamazione quinquies NON include le cartelle di pagamento derivanti da omessa dichiarazione in senso proprio.

In particolare, restano escluse dalla definizione agevolata le somme iscritte a ruolo a seguito di:

  • accertamento d’ufficio per mancata presentazione della dichiarazione;
  • ricostruzione induttiva del reddito o dell’IVA in assenza di dichiarazione;
  • atti impositivi emessi per carenza originaria dell’obbligo dichiarativo.

La ratio della definizione agevolata è infatti quella di intervenire su debiti da omesso versamento di imposte già dichiarate, non su violazioni dichiarative “a monte”.

9.3 Debiti ammessi vs debiti esclusi: distinzione sostanziale

Dal punto di vista tecnico, occorre distinguere nettamente:

Debiti ammessi alla rottamazione quinquies

  • omesso o tardivo versamento di imposte risultanti da dichiarazioni presentate;
  • somme dovute a seguito di controlli automatizzati o formali (artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973; art. 54-bis DPR 633/1972).

Debiti esclusi dalla rottamazione quinquies

  • imposte accertate in assenza di dichiarazione;
  • cartelle originate da omessa dichiarazione totale;
  • ruoli formati a seguito di accertamento d’ufficio puro.

La distinzione è sostanziale e non meramente formale, e incide direttamente sulla possibilità di accedere o meno alla definizione agevolata.

9.4 Implicazioni operative per i contribuenti con dichiarazioni omesse

Nei casi di dichiarazione omessa, l’adesione alla rottamazione quinquies non rappresenta uno strumento risolutivo, poiché:

  • non sana l’omissione dichiarativa;
  • non consente l’abbattimento delle sanzioni accertative;
  • non incide sul profilo penale eventualmente configurabile;
  • non sostituisce la necessaria regolarizzazione della posizione dichiarativa.

In tali ipotesi, la strategia corretta resta quella di valutare:

  • la presentazione spontanea della dichiarazione omessa, se ancora possibile;
  • l’accesso al regime sanzionatorio del 75% introdotto dal D.Lgs. 87/2024, in presenza dei relativi presupposti;
  • il coordinamento tra profilo amministrativo, riscossione e penale tributario.

9.5 Perché il tema è “caldo” in questi giorni

L’attenzione sulla rottamazione quinquies è particolarmente elevata perché molti contribuenti:

  • presentano pregresse omissioni dichiarative;
  • confidano erroneamente nella rottamazione come “sanatoria generale”;
  • sottovalutano la distinzione tra omesso versamento e omessa dichiarazione.

Proprio questa confusione rende necessario ribadire che:

la rottamazione quinquies è uno strumento di pace sulla riscossione,
non una sanatoria delle violazioni dichiarative.

Nota operativa di sintesi

In presenza di dichiarazioni omesse, la rottamazione quinquies non è applicabile alle cartelle derivanti dall’omissione.
La priorità resta la regolarizzazione dichiarativa e la gestione consapevole del profilo sanzionatorio (e penale), evitando soluzioni apparenti ma giuridicamente inefficaci.


Conclusioni

Il sistema attuale non punisce in modo indiscriminato il ritardo, ma distingue chiaramente tra:

  • ritardo fisiologico (tardività entro 90 giorni);
  • omissione non collaborativa;
  • omissione sanata spontaneamente.

La riforma post 1° settembre 2024 segna un cambio di paradigma: chi si ravvede prima dei controlli viene premiato, anche oltre i 90 giorni, con una sanzione ridotta al 75%.

Una corretta pianificazione degli adempimenti e una gestione tempestiva delle irregolarità consentono di contenere il rischio sanzionatorio e preservare la compliance fiscale del contribuente.