Diritto annuale camera di commercio 2026

Diritto annuale Camera di Commercio 2026

Diritto annuale Camera di Commercio 2026: importi, scadenze, sezione ordinaria, sezione speciale e nuove imprese

Il diritto annuale camerale è il tributo dovuto da tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e dai soggetti iscritti nel REA, il Repertorio Economico Amministrativo. Si tratta di un adempimento ricorrente che interessa imprese individuali, società, enti, cooperative, consorzi, soggetti REA e unità locali.

Per l’anno 2026 gli importi sono determinati tenendo conto della riduzione del 50% rispetto agli importi previsti per il 2014, come stabilito dall’articolo 28, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114. Per il triennio 2026-2028 è stato inoltre autorizzato un incremento del 20% del diritto annuale, destinato al finanziamento di specifici progetti camerali a favore delle imprese, tra cui transizione digitale ed ecologica, turismo, internazionalizzazione e accesso alla finanza.

Che cos’è il diritto annuale camerale

Il diritto annuale è dovuto per il solo fatto dell’iscrizione al Registro delle Imprese o al REA. Non rileva, quindi, che l’impresa abbia effettivamente svolto attività nell’anno, salvo specifiche ipotesi di cessazione o cancellazione da verificare caso per caso.

La logica di calcolo cambia in base al tipo di soggetto iscritto. Per le imprese individuali e per i soggetti iscritti solo al REA, il diritto è dovuto in misura fissa. Per le società e per gli altri soggetti collettivi iscritti nella sezione ordinaria, invece, l’importo è generalmente determinato in base al fatturato dell’esercizio precedente.

Differenza tra sezione ordinaria e sezione speciale

La distinzione tra sezione ordinaria e sezione speciale del Registro delle Imprese è importante perché incide direttamente sull’importo da versare.

Nella sezione speciale sono normalmente iscritte le imprese individuali artigiane, i piccoli imprenditori, i coltivatori diretti, gli imprenditori agricoli, le società semplici agricole e non agricole, le società tra avvocati e altri soggetti particolari. In questi casi il diritto annuale 2026 è generalmente dovuto in misura fissa.

Nella sezione ordinaria sono invece iscritte, tra le altre, le società di persone commerciali, le società di capitali, le cooperative, i consorzi con attività esterna, gli enti economici pubblici e privati, le aziende speciali, i consorzi previsti dalla legge e i GEIE. Per questi soggetti, salvo alcune eccezioni, il diritto annuale si calcola in base al fatturato dell’esercizio precedente.

Scadenza del diritto annuale 2026

La scadenza ordinaria per il pagamento del diritto annuale 2026 è fissata al 30 giugno 2026. Il versamento deve essere effettuato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

È possibile pagare entro i 30 giorni successivi alla scadenza ordinaria applicando la maggiorazione dello 0,40% sull’importo dovuto. Tale maggiorazione ha natura di interesse corrispettivo, deve essere sommata al diritto annuale e risulta dovuta anche nel caso in cui il pagamento avvenga mediante compensazione con altri crediti, anche a saldo zero.

Per le società di capitali occorre prestare attenzione alla data di chiusura dell’esercizio e alla data di approvazione del bilancio, poiché il termine di versamento segue quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi. Eventuali proroghe dei versamenti fiscali si applicano automaticamente anche al diritto annuale camerale.

Modalità di pagamento

Il diritto annuale può essere versato con diverse modalità. Per le imprese che versano in misura fissa può essere utilizzato l’avviso PagoPA allegato alla comunicazione camerale. In alternativa, il versamento può essere effettuato con modello F24, tramite il sito Unioncamere dedicato al diritto annuale oppure attraverso l’app Impresa Italia.

Nel caso di pagamento con modello F24, occorre compilare la sezione “IMU ed altri tributi locali” indicando:

Campo Dato da indicare
Codice ente Sigla della Camera di Commercio competente, ad esempio TO per Torino
Codice tributo 3850
Anno di riferimento 2026
Importo a debito Importo del diritto annuale dovuto

È importante indicare il codice fiscale dell’impresa e non la sola partita IVA. In presenza di unità locali in province diverse, occorre indicare la sigla della provincia della Camera di Commercio competente. In caso di trasferimento della sede legale nel corso dell’anno, il versamento deve essere effettuato alla Camera di Commercio presso cui l’impresa risultava iscritta al 1° gennaio 2026.

Importi 2026 per le imprese iscritte nella sezione speciale

Per le imprese iscritte nella sezione speciale, il diritto annuale 2026 è dovuto in misura fissa. Gli importi principali sono i seguenti:

Tipologia di soggetto Solo sede Sede + 1 unità locale Solo 1 unità locale
Imprese individuali in sezione speciale, piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli 53 euro 63 euro 11 euro
Società semplici agricole 60 euro 72 euro 12 euro
Società semplici non agricole 120 euro 144 euro 24 euro
Società tra avvocati ex D.Lgs. 96/2001 120 euro 144 euro 24 euro
Imprese con sede all’estero, per ciascuna unità locale o sede secondaria in Italia — — 66 euro
Soggetti iscritti solo al REA 18 euro — —

In presenza di più unità locali o sedi secondarie già iscritte al Registro delle Imprese alla data del 1° gennaio, l’importo dovuto per ciascuna unità locale è pari al 20% dell’importo dovuto per la sede. L’importo complessivo finale deve essere arrotondato all’unità di euro: per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è pari o superiore a 5, per difetto negli altri casi.

Importi 2026 per le imprese individuali in sezione ordinaria

Le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria versano il diritto annuale in misura fissa. Per il 2026 gli importi indicati sono:

Tipologia Importo
Impresa individuale in sezione ordinaria, sede 120 euro
Ciascuna unità locale 24 euro
Unità locale o sede secondaria di impresa con sede all’estero 66 euro

Anche in questo caso, per le unità locali, occorre verificare la situazione esistente al 1° gennaio dell’anno di riferimento.

Società e soggetti collettivi in sezione ordinaria: calcolo sul fatturato

Per le società e gli altri soggetti collettivi iscritti nella sezione ordinaria, il diritto annuale è calcolato in base al fatturato dell’esercizio precedente. Rientrano in questa categoria, tra gli altri, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società di capitali, società cooperative, società di mutuo soccorso, consorzi con attività esterna, enti economici pubblici e privati, aziende speciali, consorzi previsti dalla Legge 267/2000 e GEIE.

La Camera di Commercio indica i seguenti scaglioni:

Fatturato Aliquota/importo
Da 0 a 100.000 euro 200 euro in misura fissa
Oltre 100.000 e fino a 250.000 euro 0,015%
Oltre 250.000 e fino a 500.000 euro 0,013%
Oltre 500.000 e fino a 1.000.000 euro 0,010%
Oltre 1.000.000 e fino a 10.000.000 euro 0,009%
Oltre 10.000.000 e fino a 35.000.000 euro 0,005%
Oltre 35.000.000 e fino a 50.000.000 euro 0,003%
Oltre 50.000.000 euro 0,001%, fino a un massimo di 40.000 euro

Il calcolo non avviene applicando una sola aliquota sull’intero fatturato, ma sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione fino a quello in cui rientra il fatturato complessivo dell’impresa. All’importo della sede occorre aggiungere il 20% per ciascuna unità locale o sede secondaria già iscritta al Registro delle Imprese al 1° gennaio, con un massimo di 200 euro per ciascuna unità. Successivamente si applicano la riduzione del 50% e l’incremento del 20%.

Nuove imprese e nuove unità locali nel 2026

Per le imprese che si iscrivono nel corso del 2026, per i nuovi soggetti REA e per l’apertura di nuove unità locali o sedi secondarie, valgono regole specifiche. Il diritto annuale può essere pagato contestualmente alla presentazione della domanda tramite addebito diretto oppure con modello F24 entro i 30 giorni successivi alla domanda di iscrizione.

Gli importi indicati per le nuove iscrizioni 2026 sono i seguenti:

Tipologia nuova iscrizione Iscrizione sede Nuova unità locale
Imprese individuali in sezione speciale 44 euro 8,80 euro
Imprese individuali in sezione ordinaria 100 euro 20 euro
Società semplici non agricole 100 euro 20 euro
Società semplici agricole 50 euro 10 euro
Società tra avvocati ex D.Lgs. 96/2001 100 euro 20 euro
SNC, SAS, società di capitali, cooperative, consorzi, enti economici, aziende speciali e GEIE 100 euro 20 euro
Soggetti iscritti al REA 15 euro —
Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede legale all’estero 55 euro —

Nel caso di apertura di più unità locali da parte di un’impresa individuale iscritta nella sezione speciale, occorre calcolare l’importo complessivo sommando 44 euro per la sede e 8,80 euro per ciascuna unità locale, oppure 8,80 euro per ciascuna unità locale nel caso di apertura di sole unità locali. L’importo complessivo deve poi essere arrotondato all’unità di euro.

Le imprese che aprono unità locali o sedi secondarie all’estero non sono tenute al pagamento del diritto annuale per tali unità.

Infografica diritto annuale

Trasferimento di sede in altra provincia

In caso di trasferimento della sede legale in altra provincia, il diritto annuale deve essere pagato alla Camera di Commercio presso cui l’impresa risultava iscritta al 1° gennaio dell’anno di riferimento. Il pagamento segue il termine ordinario previsto per le imprese già iscritte, cioè la scadenza del versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Sanzioni per omesso, tardivo o incompleto pagamento

Il mancato, tardivo o insufficiente pagamento del diritto annuale comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa dal 10% al 100% del diritto dovuto, secondo quanto previsto dal D.M. 54/2005. Inoltre, il mancato pagamento può comportare il blocco del rilascio del certificato camerale.

Questo aspetto è particolarmente importante perché il certificato camerale può essere necessario per partecipare a bandi, ottenere finanziamenti, presentare pratiche amministrative o dimostrare la regolarità dell’impresa nei rapporti con banche, enti pubblici e fornitori.

Ravvedimento operoso del diritto annuale

Se il diritto annuale non viene versato nei termini, oppure viene versato in misura insufficiente, è possibile sanare la violazione mediante ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza. Il riferimento normativo è il D.Lgs. 472/1997.

Per il ravvedimento devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:

Codice tributo Descrizione
3850 Diritto annuale
3851 Interessi
3852 Sanzioni

Non deve essere utilizzato il codice tributo 8911, poiché non è corretto per sanare le violazioni relative al diritto annuale camerale.

Per le nuove imprese, se il pagamento non viene effettuato contestualmente alla pratica di iscrizione o entro i successivi 30 giorni, la violazione può comunque essere regolarizzata tramite ravvedimento operoso.

Attenzione alle comunicazioni ingannevoli

Le Camere di Commercio richiamano l’attenzione delle imprese sulle richieste di pagamento relative ad annuari, registri, elenchi o servizi privati non riconducibili all’Ente camerale. In caso di dubbio è sempre opportuno verificare direttamente con la Camera di Commercio competente prima di procedere al pagamento.

Conclusioni

Il diritto annuale camerale è un adempimento apparentemente semplice, ma richiede attenzione nella determinazione dell’importo corretto. Le imprese individuali e i soggetti iscritti nella sezione speciale versano generalmente importi fissi, mentre le società e gli altri soggetti collettivi iscritti nella sezione ordinaria devono spesso calcolare il diritto sulla base del fatturato dell’esercizio precedente.

Per il 2026 la scadenza ordinaria è il 30 giugno, con possibilità di pagamento entro i successivi 30 giorni applicando la maggiorazione dello 0,40%. In caso di omissione, ritardo o versamento insufficiente, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso entro un anno, utilizzando i codici tributo corretti.

Una corretta gestione del diritto annuale evita sanzioni, blocchi nel rilascio dei certificati camerali e problemi nelle pratiche amministrative dell’impresa.