Imposta di bollo sulle fatture elettroniche primo trimestre 2026

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche primo trimestre 2026

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche primo trimestre 2026: scadenze, pagamento e controlli dell’Agenzia delle Entrate

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è uno degli adempimenti periodici che imprese, professionisti e contribuenti in regime forfettario devono monitorare con attenzione. Si tratta di un tributo apparentemente semplice, pari ordinariamente a 2 euro per ciascuna fattura soggetta a bollo, ma che nella pratica può generare errori, soprattutto quando non viene valorizzato correttamente il campo relativo al bollo virtuale nel file XML oppure quando non vengono controllati gli elenchi predisposti dall’Agenzia delle Entrate.

Per il 2026 occorre prestare particolare attenzione alla scadenza del primo trimestre. Il termine ordinario del 31 maggio cade infatti di domenica e, di conseguenza, il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2026 slitta al 1° giugno 2026.

Quando si applica l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

L’imposta di bollo si applica, in linea generale, alle fatture di importo superiore a 77,47 euro relative a operazioni non assoggettate a IVA. Il principio di fondo è quello dell’alternatività tra IVA e imposta di bollo: quando l’operazione è soggetta a IVA, normalmente il bollo non è dovuto; quando invece l’operazione è esente, non imponibile, esclusa o fuori campo IVA, occorre verificare se ricorrono i presupposti per applicare l’imposta.

La casistica interessa in modo particolare i contribuenti in regime forfettario, i professionisti che emettono fatture per operazioni esenti, gli enti non commerciali, alcune operazioni non imponibili e, più in generale, tutti i soggetti che emettono fatture elettroniche senza esposizione dell’IVA.

Nella fattura elettronica l’imposta di bollo deve essere indicata valorizzando l’apposito campo “Dati bollo” nel file XML. In sostanza, il contribuente deve segnalare che l’imposta viene assolta in modalità virtuale, non essendo possibile applicare fisicamente una marca da bollo su una fattura elettronica.

Gli elenchi A e B dell’Agenzia delle Entrate

Per agevolare i controlli, l’Agenzia delle Entrate elabora periodicamente le fatture elettroniche transitate dal Sistema di Interscambio e mette a disposizione del contribuente, all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, due distinti elenchi.

L’elenco A contiene le fatture elettroniche nelle quali il contribuente ha correttamente indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo. Questo elenco non è modificabile, perché fotografa le fatture che riportano già il campo bollo valorizzato.

L’elenco B, invece, è modificabile. In questo elenco vengono inserite le fatture che, secondo i controlli automatici dell’Agenzia delle Entrate, presentano caratteristiche tali da far presumere l’obbligo di applicazione del bollo, ma nelle quali il contribuente non ha indicato l’assolvimento dell’imposta.

Il controllo dell’elenco B è particolarmente importante. Può accadere, infatti, che l’Agenzia includa una fattura per la quale il contribuente ritiene che il bollo non sia dovuto, oppure che non includa una fattura che invece avrebbe dovuto essere assoggettata a imposta. In questi casi il contribuente, direttamente o tramite intermediario delegato, può intervenire modificando l’elenco B entro i termini previsti.

In assenza di modifiche, gli elenchi proposti dall’Agenzia delle Entrate si considerano confermati e l’imposta dovuta viene calcolata sulla base dei dati disponibili.

Le scadenze operative degli elenchi

Gli elenchi A e B vengono messi a disposizione entro il giorno 15 del primo mese successivo al trimestre di riferimento. Il contribuente può poi modificare l’elenco B entro termini specifici, che variano leggermente in base al trimestre.

Trimestre Messa a disposizione elenchi A e B Termine modifica elenco B Visualizzazione importo dovuto
Primo trimestre 15 aprile 30 aprile 15 maggio
Secondo trimestre 15 luglio 10 settembre 20 settembre
Terzo trimestre 15 ottobre 31 ottobre 15 novembre
Quarto trimestre 15 gennaio dell’anno successivo 31 gennaio dell’anno successivo 15 febbraio dell’anno successivo

Il secondo trimestre ha una disciplina particolare: il termine ordinario del 31 luglio per la modifica dell’elenco B slitta infatti al 10 settembre e l’importo dovuto viene visualizzato entro il 20 settembre.

Scadenze di pagamento dell’imposta di bollo 2026

Il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche segue un calendario trimestrale. Per il 2026 le scadenze da monitorare sono le seguenti.

Periodo di riferimento Scadenza ordinaria di pagamento Scadenza effettiva 2026
Primo trimestre 2026 31 maggio 2026 1° giugno 2026
Secondo trimestre 2026 30 settembre 2026 30 settembre 2026
Terzo trimestre 2026 30 novembre 2026 30 novembre 2026
Quarto trimestre 2026 28 febbraio 2027 1° marzo 2027

Per il primo trimestre 2026 il termine slitta al 1° giugno perché il 31 maggio cade di domenica. Per il quarto trimestre 2026, invece, il termine ordinario del 28 febbraio 2027 cade anch’esso di domenica, con conseguente slittamento al 1° marzo 2027.

La soglia dei 5.000 euro e il rinvio del versamento

Una delle semplificazioni più rilevanti riguarda la possibilità di rinviare il pagamento quando l’importo dovuto non supera determinate soglie.

A partire dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2023, la soglia che consente il rinvio è stata elevata da 250 euro a 5.000 euro. Questo significa che, se l’imposta di bollo dovuta per il primo trimestre non supera complessivamente 5.000 euro, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il secondo trimestre, quindi entro il 30 settembre.

Inoltre, se l’imposta complessivamente dovuta per il primo e il secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere ulteriormente rinviato al 30 novembre, insieme all’imposta dovuta per il terzo trimestre.

È importante precisare che il limite dei 5.000 euro deve essere verificato con riferimento all’imposta dovuta, non all’ammontare delle fatture emesse. Ad esempio, se nel primo trimestre sono state emesse molte fatture soggette a bollo, occorre moltiplicare il numero delle fatture per l’importo del bollo dovuto e verificare se il totale supera o meno la soglia.

Come si paga l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Il pagamento può essere effettuato con due modalità principali.

La prima modalità è il pagamento diretto dal portale “Fatture e Corrispettivi”, mediante addebito su conto corrente bancario. In questo caso il contribuente accede alla sezione dedicata, verifica l’importo proposto, indica l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto obbligato e conferma la richiesta di pagamento.

La seconda modalità è il versamento tramite modello F24, utilizzando gli specifici codici tributo istituiti per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Codice tributo Descrizione
2521 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche, primo trimestre
2522 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche, secondo trimestre
2523 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche, terzo trimestre
2524 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche, quarto trimestre
2525 Sanzioni relative all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
2526 Interessi relativi all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Nel modello F24 i codici devono essere indicati nella sezione “Erario”, riportando l’anno di riferimento del versamento. Se il pagamento del primo o del secondo trimestre viene rinviato in applicazione della soglia dei 5.000 euro, occorre comunque utilizzare i codici tributo riferiti al trimestre di competenza dell’imposta.

Cosa succede in caso di omesso o insufficiente versamento

In caso di versamento omesso, tardivo o insufficiente, l’Agenzia delle Entrate può inviare al contribuente una comunicazione telematica, normalmente all’indirizzo PEC risultante dagli elenchi ufficiali. Nella comunicazione vengono indicati l’imposta dovuta, la sanzione applicabile e gli interessi.

Il contribuente o l’intermediario incaricato possono fornire chiarimenti entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ad esempio segnalando pagamenti già effettuati, errori negli elenchi o altre circostanze utili a rideterminare l’importo.

Quando ci si accorge spontaneamente di un mancato o insufficiente versamento, è opportuno valutare tempestivamente il ravvedimento operoso, versando l’imposta dovuta, gli interessi e la sanzione ridotta, utilizzando i codici tributo corretti.

Consigli pratici per imprese e professionisti

La gestione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche non dovrebbe essere lasciata al solo controllo automatico dell’Agenzia delle Entrate. È consigliabile effettuare una verifica periodica già in fase di emissione delle fatture, soprattutto per i contribuenti che operano in regime forfettario o che emettono frequentemente fatture non soggette a IVA.

Un buon controllo operativo dovrebbe prevedere tre passaggi. In primo luogo, verificare che sulle fatture superiori a 77,47 euro non soggette a IVA sia stato correttamente indicato il bollo virtuale. In secondo luogo, controllare gli elenchi A e B disponibili nel portale “Fatture e Corrispettivi”. In terzo luogo, verificare le scadenze effettive di pagamento, tenendo conto degli eventuali slittamenti per giorni festivi e della soglia dei 5.000 euro.

Per gli studi professionali e le aziende con molte fatture, può essere utile predisporre un prospetto trimestrale di controllo, in modo da confrontare le fatture emesse, i bolli indicati nel gestionale, gli importi risultanti dal portale dell’Agenzia delle Entrate e i versamenti effettivamente eseguiti.

Conclusione

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è un adempimento ricorrente che richiede attenzione, soprattutto in prossimità delle scadenze trimestrali. Per il 2026 il primo appuntamento riguarda le fatture emesse nel primo trimestre, con pagamento entro il 1° giugno 2026, salvo possibilità di rinvio al 30 settembre se l’importo dovuto non supera 5.000 euro.

La verifica degli elenchi A e B, il controllo delle fatture non soggette a IVA e l’utilizzo corretto dei codici tributo consentono di evitare errori, comunicazioni di irregolarità e sanzioni. Una gestione ordinata del bollo virtuale è quindi fondamentale non solo per rispettare la normativa, ma anche per mantenere sotto controllo gli adempimenti periodici legati alla fatturazione elettronica.