Incompatibilità regime forfettario

Incompatibilità regime forfettario guida completa con esempi pratici

Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato destinato alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arte o professione in modo individuale. Tuttavia, ci sono alcune cause di incompatibilità regime forfettario che impediscono l’accesso o la permanenza nel regime. In questo articolo, analizzeremo ogni caso con esempi pratici e una tabella riepilogativa finale.


1. Superamento del limite di ricavi o compensi (85.000 euro annui)

Descrizione

Per rimanere nel regime forfettario, i ricavi o compensi percepiti nell’anno precedente non devono superare 85.000 euro. Tuttavia, se si supera il limite di 100.000 euro, il regime ordinario si applica immediatamente dalla prima fattura che determina il superamento della soglia. A partire da quel momento:

  • Vanno applicate le regole del regime semplificato (ex art. 18 DPR 600/72).
  • Le spese vanno contabilizzate in maniera ordinaria.
  • Va presentata la dichiarazione IVA per la parte eccedente i 100.000 euro.
  • Nella dichiarazione dei redditi si devono compilare sia il quadro LM (per la parte forfettaria sotto i 100.000) sia il quadro RG (per la parte eccedente).

Esempio

  • Luca è un consulente fiscale e nel 2023 ha incassato 90.000 euro.
  • Poiché ha superato il limite di 85.000 euro ma resta sotto i 100.000, dal 1° gennaio 2024 sarà obbligato a passare al regime ordinario.
  • Se invece avesse fatturato 105.000 euro, la parte oltre i 100.000 sarebbe stata soggetta a IVA immediata e alle regole contabili ordinarie dalla prima fattura che ha determinato il superamento.

2. Applicazione di regimi IVA speciali o determinati regimi fiscali

Descrizione

Chi aderisce a regimi speciali IVA o regimi fiscali particolari non può applicare il regime forfettario. Tra i principali regimi esclusi troviamo:

  • Agricoltura e attività connesse
  • Commercio di sali e tabacchi
  • Agenzie di viaggi e turismo
  • Rivendita di beni usati, oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione
  • Editoria

Esempio

  • Anna possiede una libreria e vende libri con il regime speciale IVA per l’editoria.
  • Anche se i suoi ricavi sono sotto gli 85.000 euro, non può aderire al forfettario.

3. Partecipazione in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari

Descrizione

Chi possiede quote di società di persone (SNC, SAS), di associazioni professionali o fa parte di un’impresa familiare non può aderire al regime forfettario.

Esempio

  • Matteo è socio al 50% di una SNC che gestisce un ristorante.
  • Vuole aprire una partita IVA come consulente del lavoro e applicare il forfettario.
  • Non può farlo finché mantiene la quota nella SNC.

NOTA BENE: l’Agenzia Entrate chiarisce che il regime forfettario è incompatibile in tema associativo, SOLAMENTE per le associazioni che producono un reddito effettivo d’impresa. Pertanto se sei nel regime forfettario e vuoi assumere la partecipazione parallelamente in una ASD o APS, puoi farlo!

Esempio

  • Marco apre la p.iva come personal trainer è allena nel contempo una squadra di calcio di bambini per una ASD che non svolge attività commerciale (quindi sono con il codice fiscale)
  • In questo caso Marco può aderire al Regime Forfettario

4. Controllo diretto o indiretto di una SRL con attività simile

Descrizione

Non si può applicare il forfettario se:

  1. Si ha il controllo diretto o indiretto di una SRL.
  2. La SRL svolge un’attività riconducibile a quella della propria partita IVA. Il solo possesso di quote di una SRL non comporta incompatibilità, ma è necessario che l’attività svolta in forfettario sia simile a quella della SRL.

Esempio

  • Giulia possiede il 60% delle quote di una SRL che si occupa di consulenza aziendale.
  • Vuole aprire una partita IVA individuale sempre per fare consulenza.
  • Non può accedere al forfettario, poiché ha il controllo della SRL e le attività sono simili.

5. Redditi da lavoro dipendente o pensione superiori a 35.000 euro

Descrizione

A partire dal 2025, chi ha percepito più di 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente o pensione nell’anno precedente non può accedere al forfettario.

Esempio

  • Marco ha percepito 37.000 euro di stipendio nel 2024.
  • A gennaio 2025 apre partita IVA come consulente.
  • Non può aderire al forfettario perché ha superato i 35.000 euro di reddito da lavoro dipendente.

Prestazione occasionale e passaggio al regime forfettario

Descrizione

Non esiste un’incompatibilità diretta tra una pregressa prestazione occasionale e l’accesso al forfettario. Tuttavia, se la partita IVA viene aperta per lavorare con lo stesso cliente per cui si era già svolta la prestazione occasionale, l’Agenzia delle Entrate potrebbe contestare una falsa partita IVA se il rapporto lavorativo appare di fatto subordinato.

Esempio

  • Paolo ha svolto una prestazione occasionale da 3.500 euro per un’azienda nel 2024.
  • Nel 2025 apre partita IVA forfettaria e continua a lavorare esclusivamente per la stessa azienda.
  • Se l’attività non è realmente autonoma, potrebbe esserci il rischio di contestazione fiscale.

Tabella riepilogativa incompatibilità regime forfettario

Causa di incompatibilità regime forfettarioDescrizione
Ricavi > 85.000€Si esce dal regime dall’anno successivo
Ricavi > 100.000€Si applica subito il regime ordinario
Regimi IVA specialiEsclusi (es. agricoltura, tabacchi, editoria)
Partecipazione in SNC, SASNon compatibile con forfettario
Controllo di SRL simileIncompatibile solo se l’attività è simile
Reddito da lavoro > 35.000€ (dal 2025)Non si può accedere
Ex datore di lavoro > 50% ricaviIncompatibile
Residenza all’esteroSolo UE/SEE con 75% reddito in Italia
Spese dipendenti > 20.000€Incompatibile
Prestazione occasionale precedenteAmmessa, ma attenzione a falsa partita IVA

L’incompatibilità regime forfettario è un aspetto cruciale da valutare prima di aderire a questo regime. Assicurati di rispettare i requisiti per evitare sanzioni o esclusioni future. Scopri di più sulla nostra pagina dedicata al REGIME FORFETTARIO!