IRAP degli studi associati e distinzione tra attività individuale e struttura comune

IRAP degli studi associati: quando l’imposta non è dovuta

La presenza formale di uno studio associato non rende sempre dovuta l’IRAP. Con la sentenza n. 153 del 2026, depositata il 24 luglio, la Corte costituzionale ha chiarito che occorre verificare se l’attività professionale sia realmente esercitata in forma associata oppure personalmente, individualmente e autonomamente dai singoli professionisti.

La distinzione è decisiva per studi professionali, associazioni notarili e strutture nelle quali locali, personale e spese sono condivisi, ma gli incarichi restano riferibili ai singoli associati.

IRAP degli studi associati: il principio della Corte costituzionale

Dal periodo d’imposta 2022 l’IRAP non è dovuta dalle persone fisiche che esercitano attività commerciali, arti o professioni. Le associazioni professionali continuano invece a rientrare tra i soggetti passivi quando la professione viene esercitata realmente in forma associata.

Secondo la Corte costituzionale, l’equiparazione dello studio associato alla società semplice richiede che l’attività professionale sia svolta in comune. Se ciascun professionista opera personalmente, individualmente e autonomamente, l’attività resta riferibile alle persone fisiche e l’IRAP non trova applicazione.

Quando l’attività può essere considerata individuale

L’associazione può avere una funzione meramente interna, organizzativa o economica, senza diventare il soggetto che esercita la prestazione professionale. La sentenza richiama, tra gli altri, questi elementi:

  • ripartizione interna delle spese e dei proventi;
  • locazione condivisa dell’ufficio;
  • acquisto comune di beni strumentali;
  • gestione del personale ausiliario;
  • incarichi e responsabilità professionale riferibili al singolo associato;
  • attività svolta senza sostanziale intercambiabilità tra i professionisti.

Nessun elemento, da solo, risolve il problema. Bisogna confrontare statuto e accordi interni con il modo in cui incarichi, fatture, responsabilità, personale e clientela vengono effettivamente gestiti.

Quando l’IRAP resta dovuta

L’imposta resta applicabile quando la prestazione viene resa dalla struttura collettiva e non è concretamente attribuibile al lavoro personale del singolo professionista. Il rischio è maggiore quando:

  • gli incarichi sono acquisiti e gestiti dallo studio come soggetto unitario;
  • i professionisti sono intercambiabili nei confronti del cliente;
  • la struttura organizzativa produce un risultato autonomo rispetto alle singole prestazioni;
  • personale e collaboratori partecipano direttamente all’attività professionale caratteristica;
  • non è possibile separare ricavi e costi delle prestazioni individuali da quelli dell’attività comune.

Attività individuali e associate nello stesso studio

La stessa associazione può svolgere alcune attività individualmente e altre in forma associata. In questa situazione il reddito derivante esclusivamente dal lavoro personale dei singoli associati può non essere assoggettato a IRAP, ma deve essere adeguatamente separato dal reddito prodotto attraverso l’organizzazione comune.

La separazione richiede criteri contabili verificabili, documentazione degli incarichi e coerenza tra fatturazione, ripartizione dei compensi e utilizzo delle risorse comuni. Una semplice suddivisione percentuale decisa a posteriori è difficilmente sufficiente.

Checklist orientativa

L’attività è davvero esercitata in forma associata?

Risponda in base al funzionamento reale dello studio, non soltanto allo statuto.

Gli incarichi sono conferiti allo studio e non al singolo professionista?
I professionisti sono sostituibili tra loro verso il cliente?
La responsabilità della prestazione viene presentata come riferibile allo studio?
Personale o collaboratori partecipano direttamente all’attività professionale caratteristica?
I ricavi delle prestazioni individuali non sono separabili contabilmente?
Il cliente e la reputazione commerciale fanno capo principalmente alla struttura comune?
Lo studio svolge attività comuni ulteriori rispetto alla sola condivisione di costi e servizi?

Il risultato non determina l’assoggettamento all’IRAP. Servono statuto, incarichi, fatture, contabilità e prova del funzionamento effettivo.

Chi deve dimostrare l’esercizio associato

La Corte costituzionale ha precisato che l’onere di dimostrare l’esistenza dell’esercizio in forma associata grava sull’Amministrazione finanziaria. Il contribuente deve però collaborare lealmente e fornire dichiarazioni complete e documentazione coerente.

In concreto è quindi prudente predisporre un fascicolo che permetta di ricostruire chi riceve l’incarico, chi svolge la prestazione, come viene emessa la fattura, quali risorse sono utilizzate e come vengono ripartiti ricavi e costi.

Rimborso dell’IRAP versata: verifiche preliminari

La sentenza può rendere opportuno riesaminare i versamenti effettuati dagli studi nei quali l’attività era effettivamente individuale. Non determina però un rimborso automatico. Prima dell’istanza occorre verificare annualità, termini, dichiarazioni, modalità di versamento e prove disponibili.

  1. ricostruire i versamenti IRAP e le dichiarazioni interessate;
  2. analizzare incarichi, fatture e organizzazione per ogni annualità;
  3. distinguere le prestazioni individuali da quelle realmente associate;
  4. verificare i termini applicabili all’istanza di rimborso;
  5. quantificare l’importo e predisporre la documentazione probatoria;
  6. valutare il possibile contenzioso in caso di silenzio o diniego.

Per la gestione ordinaria dello studio resta utile coordinare la verifica con la contabilità. Se emerge un versamento potenzialmente non dovuto o un diniego, può essere necessaria l’assistenza nell’ambito dei servizi legali e tributari.

Domande frequenti

Tutti gli studi associati sono esclusi dall’IRAP?

No. L’esclusione può operare quando la professione è esercitata personalmente e autonomamente dai singoli. Se la prestazione è riferibile alla struttura collettiva, l’IRAP resta dovuta.

Condividere ufficio e dipendenti rende automaticamente dovuta l’IRAP?

No. La condivisione di costi e servizi è un elemento da valutare, ma bisogna stabilire se l’attività professionale sia svolta realmente in comune.

È possibile separare attività individuali e associate?

Sì, purché ricavi, costi e modalità operative siano separati con criteri oggettivi e documentazione attendibile.

La sentenza produce automaticamente il rimborso?

No. È necessario presentare un’istanza motivata nei termini applicabili e dimostrare, per ciascuna annualità, come veniva concretamente svolta l’attività.

Vuole verificare la posizione IRAP dello studio?

Fiscoimprese può analizzare organizzazione, incarichi, contabilità e versamenti e verificare se esistono i presupposti per correggere le dichiarazioni o richiedere un rimborso.

Fonti ufficiali