Il 31 marzo 2026 scade il termine per la trasmissione del modello EAS da parte degli enti associativi che, nel corso del 2025, hanno registrato variazioni nei dati già comunicati all’Agenzia delle Entrate. Non si tratta, quindi, di un adempimento annuale generalizzato, ma di una comunicazione dovuta solo quando siano intervenute modifiche rilevanti rispetto al modello già inviato.
Il modello EAS nasce per consentire all’Amministrazione finanziaria di acquisire i dati fiscalmente rilevanti degli enti associativi che intendono fruire del regime di favore collegato alla decommercializzazione di quote, contributi e corrispettivi specifici, in particolare ai sensi dell’art. 148 TUIR e dell’art. 4 del DPR 633/1972. In altri termini, l’adempimento si collega direttamente alla possibilità di mantenere il trattamento fiscale agevolato riservato ad alcune entrate istituzionali degli enti associativi.
La scadenza del 31 marzo: quando opera davvero
Occorre chiarire subito un equivoco molto frequente: il modello EAS non va ripresentato ogni anno. La ripresentazione entro il 31 marzo è richiesta solo se, nell’anno precedente, sono cambiati alcuni dei dati già trasmessi. L’Agenzia delle Entrate, infatti, conferma che il modello va nuovamente inviato in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, con termine fissato al 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. Per il 2026, dunque, la verifica va fatta sulle modifiche intervenute nel 2025.
Sotto il profilo operativo, la regola da ricordare è semplice: se l’ente non ha subito variazioni rilevanti, nessun nuovo invio è dovuto. Se invece vi sono state modifiche incidenti sulle informazioni già comunicate, il modello va ripresentato per intero, riportando anche i dati rimasti invariati. Questa impostazione è richiamata dalle istruzioni e dalla prassi operativa di settore.
Chi è ancora interessato dall’adempimento
Oggi il perimetro soggettivo del modello EAS si è notevolmente ridotto. Restano normalmente interessati gli enti associativi privati che continuano a fare affidamento sul regime di favore previsto per gli enti non commerciali associativi e che non rientrano nelle ipotesi di esonero oggi previste dall’ordinamento.
Sul versante degli esoneri, il quadro va letto con particolare attenzione. Sono certamente fuori dall’adempimento gli ETS, per effetto dell’art. 94, comma 4, del D.Lgs. 117/2017, che esclude l’applicazione della disciplina del modello EAS agli enti del Terzo settore. Inoltre, per le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al RASD, l’obbligo è stato superato a seguito dell’introduzione del comma 6-bis dell’art. 6 del D.Lgs. 39/2021, inserito dal D.Lgs. 120/2023. Nella prassi recente vengono poi richiamate tra gli esonerati anche le ONLUS e le pro-loco in regime L. 398/1991.
Ne deriva una conseguenza pratica importante: prima di procedere all’invio entro il 31 marzo, conviene verificare se l’ente sia ancora, in concreto, soggetto obbligato. In molti casi l’adempimento viene dato per scontato, mentre l’evoluzione normativa degli ultimi anni ha determinato l’uscita dal perimetro EAS di intere categorie di enti.
Quali variazioni richiedono attenzione
Le variazioni rilevanti possono riguardare, ad esempio, modifiche statutarie, cambiamenti nell’assetto organizzativo, nei requisiti soggettivi, nelle modalità di svolgimento dell’attività o in altre informazioni già comunicate nel modello originario. In questi casi è prudente verificare puntualmente il tracciato del modello già trasmesso, confrontandolo con la situazione attuale dell’ente.
Non tutte le modifiche, però, impongono il nuovo invio. La prassi operativa più recente ricorda che non sono generalmente considerate rilevanti, ai fini della ripresentazione, le variazioni dei dati quantitativi riferiti alle entrate complessive, al numero degli associati, alle erogazioni liberali, ai contributi pubblici ricevuti, ai proventi da sponsorizzazione e pubblicità e al numero o ai giorni delle raccolte pubbliche di fondi. Si tratta, in sostanza, di dati fisiologicamente mutevoli da esercizio a esercizio.
Su questo punto, però, il consiglio professionale resta uno: evitare automatismi. Quando la variazione coinvolge clausole statutarie, governance, categorie di associati, modalità di ammissione o profili che possono incidere sui requisiti fiscali dell’ente, è preferibile fare una verifica analitica, perché l’omesso aggiornamento può riflettersi sulla tenuta del regime agevolato.
Attenzione anche alla perdita dei requisiti
Accanto alla scadenza del 31 marzo per le variazioni, esiste un’altra ipotesi da non trascurare: la perdita dei requisiti che legittimano il regime fiscale di favore. In tal caso, il modello non va ripresentato entro il 31 marzo dell’anno successivo, ma entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento, compilando l’apposita sezione relativa alla perdita dei requisiti. Anche questo aspetto è espressamente richiamato nella documentazione dell’Agenzia delle Entrate.
Cosa succede se il termine viene saltato
In caso di omissione o tardività, la posizione può essere in determinate ipotesi regolarizzata mediante remissione in bonis, purché sussistano i requisiti sostanziali richiesti dalla norma e la violazione non sia già stata constatata. Lo scadenzario dell’Agenzia delle Entrate ricorda che la regolarizzazione avviene con trasmissione tardiva del modello entro il termine della prima dichiarazione utile e con contestuale versamento della sanzione di 250 euro, mediante F24 ELIDE, con codice tributo 8114, senza possibilità di compensazione e senza ravvedimento.
Si tratta di un presidio importante, ma non va confuso con un rinvio automatico della scadenza. La remissione in bonis è uno strumento sanante, non una proroga ordinaria. Sul piano della compliance, resta quindi preferibile chiudere il controllo documentale dell’ente entro fine marzo e decidere tempestivamente se l’invio sia dovuto oppure no.
In pratica: check finale prima del 31 marzo
Prima della scadenza conviene verificare quattro profili essenziali:
- se l’ente rientra ancora tra i soggetti obbligati;
- se nel 2025 sono intervenute variazioni rilevanti rispetto all’ultimo modello inviato;
- se si è verificata una perdita dei requisiti, che avrebbe imposto un invio entro 60 giorni;
- se, in caso di omissione, ricorrono i presupposti per la remissione in bonis.
Conclusione
La scadenza del 31 marzo 2026 sui modelli EAS non interessa indistintamente tutto il mondo associativo. Riguarda soltanto gli enti ancora soggetti all’adempimento e solo in presenza di variazioni fiscalmente rilevanti intervenute nel 2025. Proprio per questo, più che un invio “seriale”, il modello EAS richiede oggi una verifica giuridico-fiscale preliminare sullo status dell’ente, sul regime applicabile e sulla natura delle modifiche intervenute.
Domande Frequenti — Modello EAS
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