Pacco proveniente da un Paese extra UE su un banco doganale, contributo e dazio 2026

Pacchi extra UE 2026: contributo da 2 euro rinviato al 1° dicembre

Aggiornato al 28 settembre 2026. Il contributo italiano di 2 euro per le spedizioni di modico valore provenienti da Paesi extra UE non parte il 1° ottobre: l’articolo 4 del decreto-legge n. 162 del 17 settembre 2026 ha spostato l’applicazione al 1° dicembre 2026. Il provvedimento è in vigore dal 18 settembre, ma come decreto-legge è soggetto a conversione. Il dazio doganale europeo temporaneo di 3 euro segue invece una disciplina distinta ed è applicato dal 1° luglio 2026.

Cosa cambia per i pacchi di valore fino a 150 euro

La legge di bilancio 2026 ha previsto un contributo nazionale di 2 euro per ciascuna spedizione da Paesi terzi con valore dichiarato non superiore a 150 euro, riscosso dagli uffici doganali al momento dell’importazione definitiva. La data originariamente prevista è stata differita più volte; l’ultimo testo in vigore la fissa al 1° dicembre 2026. L’Agenzia delle Dogane lo ha ribadito nell’avviso del 23 settembre.

Questo rinvio non equivale a una sospensione generale dei costi doganali: IVA all’importazione e dazi eventualmente dovuti vanno valutati secondo le rispettive regole.

Contributo italiano da 2 euro e dazio UE da 3 euro: differenze

  • Contributo nazionale: 2 euro per spedizione extra UE di valore dichiarato fino a 150 euro; decorrenza attualmente fissata al 1° dicembre 2026.
  • Dazio UE temporaneo: 3 euro per categoria di articoli interessata in una spedizione ammissibile, applicato dal 1° luglio 2026 nel quadro europeo. Una spedizione con più categorie può quindi richiedere una verifica diversa dal semplice «3 euro per pacco».
  • IVA e oneri del vettore: sono voci ulteriori, con base di calcolo e condizioni proprie; non sono comprese nei 2 o 3 euro.

La guida ADM sui dazi UE per le spedizioni di modico valore illustra casi esclusi e modalità dichiarative. Occorre inoltre distinguere chi è importatore, chi effettua lo sdoganamento e come il costo viene eventualmente riaddebitato al cliente.

A chi interessa il rinvio

Il tema riguarda marketplace, negozi online che spediscono direttamente da Paesi terzi, operatori logistici e importatori di piccoli prodotti. Anche un venditore italiano che acquista merci extra UE per poi rivenderle dovrebbe verificare la catena di importazione, i contratti con piattaforme e corrieri e l’esposizione dei costi nel prezzo finale.

Per i consumatori la ripartizione commerciale degli oneri dipende dalle condizioni di vendita e di consegna: la norma che prevede la riscossione doganale non determina da sola quale soggetto ne sopporterà economicamente il costo.

Esempi pratici

Un pacco importato in ottobre

Per una spedizione extra UE del valore dichiarato di 80 euro importata in Italia il 15 ottobre 2026, il contributo nazionale da 2 euro non è ancora applicabile in base al testo vigente. Il dazio UE da 3 euro può invece rilevare, se l’operazione rientra nel suo perimetro e non ricorre un’esclusione. Rimangono da verificare l’IVA e le eventuali spese di sdoganamento.

Un pacco importato dopo il 1° dicembre

Per la stessa spedizione importata il 5 dicembre 2026, il contributo nazionale da 2 euro risulterebbe applicabile secondo la disciplina oggi vigente, in aggiunta alle altre voci dovute. Poiché il decreto-legge è ancora in fase di conversione, l’assetto finale va ricontrollato prima dell’avvio.

Verifica orientativa delle due voci

Il seguente strumento separa la decorrenza del contributo italiano da quella del dazio europeo. È una simulazione semplificata, utile per individuare quali controlli fare sul singolo caso.

Pacchi extra UE: verifica orientativa
Distingui il dazio UE dal contributo nazionale

Stima di base: il dazio UE può avere eccezioni e si applica per categoria di articoli, non automaticamente per pacco. Non calcola IVA, spese del vettore, dazi ordinari né casi esclusi. La data del contributo italiano dipende dal testo vigente del decreto-legge.

Cosa devono controllare gli e-commerce

  • Valore dichiarato e composizione di ciascuna spedizione, evitando di trattare automaticamente ogni articolo come una categoria distinta.
  • Regime doganale e IVA applicabile, compreso l’eventuale utilizzo di IOSS.
  • Ruolo di importatore, intermediario e vettore nella dichiarazione doganale.
  • Contratti con marketplace e corrieri: chi anticipa e chi riaddebita dazi, contributo e spese.
  • Prezzo di vendita e comunicazioni al cliente, per prevenire costi inattesi alla consegna.

Per chi sta avviando un’attività, questi controlli fanno parte della pianificazione fiscale di un negozio online o impresa commerciale; sono anche rilevanti per la contabilizzazione delle importazioni.

Domande frequenti

Il contributo italiano da 2 euro si paga già a ottobre 2026?

No. L’articolo 4 del DL 162/2026 ha sostituito la data del 1° ottobre con il 1° dicembre 2026. Il decreto-legge dovrà essere convertito.

Il dazio europeo da 3 euro è rinviato?

No. La misura UE è distinta dal contributo nazionale e si applica dal 1° luglio 2026 secondo il proprio perimetro.

Basta moltiplicare 3 euro per il numero di articoli?

Non sempre: la disciplina considera le categorie di articoli e prevede regole ed esclusioni specifiche. Verifica la dichiarazione doganale.

Il cliente paga sempre 2 o 3 euro in più?

Non necessariamente. La ripartizione del costo nel rapporto di vendita dipende anche dalle condizioni contrattuali e dal soggetto che effettua l’importazione.

Fonti e verifica operativa

Fonti ufficiali: articolo 4 del DL 162/2026, avviso ADM del 23 settembre e Consiglio UE sul dazio temporaneo. Se importi regolarmente piccoli pacchi, richiedi una verifica della filiera e dei costi doganali.