Il regime forfettario è un’opzione fiscale vantaggiosa per le piccole partite IVA 🚀. Tuttavia, per accedervi e mantenerlo, è essenziale rispettare determinate condizioni, in particolare quelle legate alla partecipazione in altre società. In questo articolo analizziamo come le partecipazioni in società di persone, di capitali e negli enti del Terzo Settore influenzino l’accesso al regime forfettario, con esempi pratici per chiarire ogni dubbio. 🔍
Partecipazioni in Società di Persone ⚠️
Le società di persone comprendono:
- Società in nome collettivo (SNC)
- Società in accomandita semplice (SAS)
Secondo la normativa vigente, chi possiede partecipazioni in società di persone non può aderire al regime forfettario. Questo perché tali società adottano la “trasparenza fiscale”, ossia il reddito generato viene direttamente attribuito ai soci e tassato in base alla loro quota di partecipazione.
🔎 Esempio pratico
Mario ha una partita IVA e desidera aderire al regime forfettario. Tuttavia, detiene il 40% di una SNC. Poiché il reddito della SNC viene imputato direttamente a Mario, non può beneficiare del regime forfettario. Per rientrare, dovrebbe cedere la sua quota nella SNC.
Partecipazioni in Società di Capitali 🏢
Le società di capitali includono:
- Società a responsabilità limitata (SRL)
- Società per azioni (SPA)
- Società in accomandita per azioni (SAPA)
Se il contribuente detiene una partecipazione in una SRL, l’accesso al regime forfettario è vietato solo se la società svolge un’attività economica riconducibile a quella della partita IVA individuale.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 9/E del 2019, ha chiarito che la causa ostativa assume rilevanza nell’anno in cui si applica il regime e non nell’anno precedente. Inoltre, se il contribuente ha un controllo diretto o indiretto della società partecipata, ciò può impedirgli di restare nel regime forfettario. ❌
🛠️ Esempio pratico
Anna è una consulente informatica in regime forfettario. Possiede il 30% di una SRL che sviluppa software. Poiché l’attività della SRL è simile alla sua, Anna non può rimanere nel regime forfettario a meno che non ceda la sua partecipazione.
Se, invece, Anna avesse il 30% di una SRL che opera nel settore della ristorazione, potrebbe continuare a beneficiare del regime forfettario perché le due attività sono diverse. ✅
Partecipazioni in Enti del Terzo Settore (ETS) 🏛️
Gli ETS includono associazioni, fondazioni e cooperative sociali senza scopo di lucro.
💡 Buone notizie! La detenzione di partecipazioni in ETS non è vietata in modo esplicito, ma bisogna valutare attentamente alcuni aspetti fiscali:
- Se l’ETS svolge attività commerciale prevalente, la compatibilità con il regime forfettario potrebbe essere compromessa.
- L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che conta l’attività effettiva e non solo il codice ATECO.
🤓 Esempio pratico
Giulia è una libera professionista in regime forfettario e ha una partecipazione in un’associazione culturale che organizza eventi. Se l’associazione non ha scopo di lucro e non svolge attività commerciale prevalente, la sua partecipazione non influisce sul regime forfettario.
Se, invece, l’associazione genera ricavi significativi da attività commerciali, Giulia potrebbe dover rivedere la sua posizione fiscale. ⚖️
Considerazioni Finali ✨
Chi vuole aderire o restare nel regime forfettario deve valutare attentamente le proprie partecipazioni societarie. Ecco le regole fondamentali:
✅ Le partecipazioni in società di persone impediscono il regime forfettario.
✅ Le partecipazioni in società di capitali sono consentite solo se l’attività svolta non è simile a quella del contribuente forfettario.
✅ Le partecipazioni in enti del Terzo Settore sono ammesse, ma bisogna verificare l’attività svolta dall’ente per evitare problemi fiscali.
✅ Se si detiene il controllo (diretto o indiretto) di una SRL con attività simile alla propria, si perde il regime forfettario.