Le comunicazioni per esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità avranno un nuovo canale online. Con il provvedimento n. 259305 del 22 settembre 2026, pubblicato il 23 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole di Vi.diCo.Web – Visto di conformità. Dall’11 gennaio 2027 la comunicazione dovrà passare esclusivamente attraverso questo servizio.
La data in cui la piattaforma diventerà effettivamente disponibile sarà comunicata dall’Agenzia con un apposito avviso. Alla data di questo articolo, 29 settembre 2026, il provvedimento definisce le regole, ma non bisogna confondere la sua pubblicazione con l’apertura già avvenuta del servizio.
Che cos’è Vi.diCo.Web
È un servizio dell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate destinato alla comunicazione preventiva che i professionisti interessati presentano per esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità, prevista dall’articolo 21 del DM 31 maggio 1999, n. 164. Il nuovo canale gestirà anche integrazioni, variazioni dei dati già trasmessi ed eventuali rinunce.
Il cambiamento riguarda la procedura di comunicazione del professionista. Non significa che il visto venga apposto automaticamente dal portale, né cambia da solo i controlli sostanziali che il professionista deve svolgere sulle dichiarazioni dei clienti.
Chi è interessato
Il provvedimento si rivolge ai professionisti individuati dalle disposizioni sul visto di conformità che intendono presentare la comunicazione preventiva o aggiornare una posizione già comunicata. La comunicazione è indirizzata alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del professionista.
Per gli studi associati o organizzati tramite strutture di trasmissione, occorre distinguere il professionista che esercita la facoltà dai dati dell’eventuale struttura utilizzata per inviare le dichiarazioni. La normale impresa che riceve una dichiarazione vistata non deve presentare questa comunicazione in proprio.
Quali operazioni consente il nuovo servizio
- presentare la comunicazione preventiva per il rilascio del visto;
- inviare integrazioni necessarie su una comunicazione già trasmessa;
- comunicare variazioni dei dati, degli elementi e dei documenti;
- comunicare la rinuncia alla facoltà di rilasciare il visto;
- consultare le comunicazioni inviate, lo stato di lavorazione e l’iscrizione nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati.
Il servizio attesterà la protocollazione da parte della Direzione regionale competente. Il protocollo e la documentazione trasmessa andrebbero conservati nel fascicolo dello studio.
Documenti e dati da preparare
Il professionista dovrà inserire informazioni e dichiarazioni previste dall’articolo 21 del DM 164/1999, i dati delle garanzie stipulate per l’attività e quelli delle eventuali strutture attraverso le quali intende trasmettere le dichiarazioni. La comunicazione dovrà contenere gli allegati richiamati dallo stesso articolo 21, comma 2, lettera a).
In pratica, prima di avviare la compilazione, conviene verificare la coerenza dei dati anagrafici e del domicilio fiscale, gli estremi della polizza o garanzia, gli elementi relativi alla struttura di trasmissione e la disponibilità di tutti gli allegati richiesti. La checklist qui sotto aiuta a organizzare la verifica preliminare; i requisiti puntuali vanno sempre confrontati con la norma e con le istruzioni del portale al momento dell’apertura.
Quale comunicazione devi preparare?
Seleziona l’operazione e controlla i dati da verificare prima dell’invio.
Preparazione
Strumento informativo: nessun dato viene raccolto. La piattaforma sarà disponibile dalla data annunciata dall’Agenzia; dall’11 gennaio 2027 il canale online sarà esclusivo.
Variazioni entro 30 giorni
Le variazioni dei dati, degli elementi e dei documenti già trasmessi devono essere comunicate mediante il servizio online entro 30 giorni da quando si verificano. È quindi opportuno registrare internamente la data del cambiamento, per esempio per una modifica della garanzia o della struttura utilizzata, e assegnare la responsabilità di aggiornare la comunicazione.
La funzione di integrazione è distinta dalla variazione: consente di completare una comunicazione trasmessa quando ciò si rende necessario. Il provvedimento prevede inoltre una funzione per comunicare la rinuncia.
Le date: apertura del servizio e obbligo esclusivo
- 22 settembre 2026: data del provvedimento n. 259305;
- 23 settembre 2026: pubblicazione sul sito dell’Agenzia;
- data ancora da comunicare: disponibilità effettiva del servizio online tramite avviso dell’Agenzia;
- 11 gennaio 2027: utilizzo esclusivo del servizio per la comunicazione.
Fino alla pubblicazione dell’avviso di apertura non è corretto indicare una data di attivazione certa. Gli studi possono intanto verificare le proprie pratiche e predisporre un archivio aggiornato delle comunicazioni e delle garanzie.
Come preparare lo studio al nuovo canale
- censire i professionisti che rilasciano il visto e le comunicazioni già presentate;
- verificare domicilio fiscale, recapiti, garanzie e strutture di trasmissione;
- individuare chi controlla le variazioni e i relativi termini;
- conservare documenti, ricevute e protocolli in un fascicolo accessibile;
- monitorare l’avviso dell’Agenzia che annuncerà la disponibilità del servizio.
Per le imprese clienti il visto di conformità resta un presidio distinto dalla gestione ordinaria degli adempimenti. Per una verifica delle dichiarazioni e delle compensazioni si possono consultare i nostri servizi di assistenza tributaria e l’approfondimento sulle compensazioni dei crediti fiscali.
Domande frequenti
Vi.diCo.Web è già obbligatorio?
No. Il canale esclusivo decorrerà dall’11 gennaio 2027. L’Agenzia annuncerà con un avviso la data in cui il servizio sarà disponibile.
Il servizio rilascia automaticamente il visto?
No. Gestisce la comunicazione del professionista che intende esercitare la facoltà e gli aggiornamenti della posizione.
A chi si presenta la comunicazione?
Alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del professionista, tramite il nuovo servizio quando disponibile.
Le modifiche della polizza devono essere comunicate?
Le variazioni dei dati e documenti comunicati rientrano nella procedura. Il provvedimento indica 30 giorni dalla data in cui si verificano; il caso specifico va confrontato con i dati già trasmessi.
La novità riguarda anche i clienti dello studio?
La comunicazione online riguarda direttamente il professionista abilitato. Le imprese continuano a dover verificare i requisiti del visto quando richiesto per i propri adempimenti.
Fonte primaria: Agenzia delle Entrate, provvedimento n. 259305 del 22 settembre 2026.