Con il decreto direttoriale n. 198 del 10 agosto 2026 sono stati approvati i modelli ufficiali che dovranno essere utilizzati nei controlli ordinari e straordinari sugli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore.
Non si tratta ancora dell’avvio generalizzato delle verifiche: il Ministero del Lavoro precisa che devono proseguire le attività preparatorie. I nuovi verbali, tuttavia, mostrano già in modo molto concreto che cosa verrà controllato e consentono ad associazioni, fondazioni e altri ETS di verificare per tempo la propria posizione.
Controlli RUNTS 2026: cosa è stato approvato
Il decreto n. 198/2026, adottato in attuazione dell’articolo 5 del D.M. 125/2025, introduce tre modelli:
- verbale di controllo ordinario;
- verbale di controllo straordinario;
- verbale di mancato controllo per irreperibilità dell’ente.
Le risultanze delle verifiche dovranno essere riportate esclusivamente in questi modelli. È quindi possibile ricavare direttamente dai documenti ministeriali una prima checklist di conformità.
I controlli sono già iniziati?
L’approvazione dei verbali rappresenta un passaggio operativo importante, ma non coincide con l’avvio simultaneo dei controlli su tutti gli ETS. In sede di prima applicazione dovrà essere individuata la data dalla quale decorrerà il termine per il primo controllo ordinario, tenendo conto anche dell’attivazione della relativa sezione informatica del RUNTS.
Questo intervallo non dovrebbe essere interpretato come un rinvio degli adempimenti. Bilanci, libri sociali, PEC e informazioni presenti nel Registro devono già essere corretti, aggiornati e coerenti con l’attività effettivamente svolta.
Chi è soggetto ai controlli
Il sistema disciplinato dal D.M. 125/2025 interessa, in generale, gli enti iscritti al RUNTS, comprese organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, reti associative, fondazioni e altri enti del Terzo settore.
Imprese sociali e società di mutuo soccorso sono sottoposte a discipline di vigilanza specifiche. La posizione dell’ente deve quindi essere verificata considerando la sezione di iscrizione e la relativa forma giuridica.
Cosa viene verificato nel controllo ordinario
Il modello ministeriale di controllo ordinario è articolato e non si limita al deposito del bilancio. L’esame mette in relazione statuto, attività effettiva, organizzazione, contabilità e dati presenti nel Registro.
Anagrafica, PEC e iscrizione al Registro
Vengono confrontati denominazione, codice fiscale, eventuale partita IVA, sede, PEC, sezione di iscrizione, legale rappresentante e composizione degli organi sociali. Una PEC inattiva o non riconducibile all’ente può ostacolare il controllo e produrre conseguenze rilevanti.
Statuto e attività concretamente svolte
Il controllo verifica che atto costitutivo e statuto contengano gli elementi richiesti dal Codice del Terzo settore e che le attività effettivamente esercitate siano coerenti con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dichiarate.
Quando sono svolte attività diverse, occorre dimostrarne il carattere secondario e strumentale e rispettare i limiti applicabili. Non è sufficiente che la previsione sia inserita nello statuto: deve essere coerente anche la gestione concreta.
Bilanci, rendiconti e raccolte fondi
Il verbale esamina i bilanci delle ultime tre annualità, la forma utilizzata in relazione al volume delle entrate, l’eventuale bilancio sociale, le relazioni dell’organo di controllo o del revisore e i depositi effettuati sul RUNTS.
Per le raccolte pubbliche di fondi viene verificato il rispetto delle linee guida ministeriali e il deposito del relativo rendiconto, quando dovuto. Anche le attività diverse devono essere adeguatamente documentate nel rendiconto, nella relazione di missione o nella nota integrativa.
Libri sociali e funzionamento degli organi
Tra i documenti controllati rientrano il libro degli associati, il libro delle assemblee, quello dell’organo amministrativo e, se nominato, il libro dell’organo di controllo. I registri devono essere non soltanto presenti, ma compilati in modo coerente e aggiornato.
Volontari, lavoratori e assicurazioni
Se l’ente utilizza volontari non occasionali, il modello controlla la presenza e la corretta tenuta del registro, la copertura assicurativa contro infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi, nonché le regole adottate per i rimborsi spese.
Per ODV e APS assumono rilievo anche la prevalenza dell’apporto volontario e i rapporti numerici tra volontari, lavoratori e, per le APS, associati.
Assenza di lucro e patrimonio
La verifica riguarda il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi, la congruità di compensi e corrispettivi e, per gli enti con personalità giuridica, il mantenimento del patrimonio minimo. Per le fondazioni sono previste ulteriori verifiche sulla realizzabilità dello scopo e sul corretto funzionamento dell’organo amministrativo.
Controllo semplificato per gli enti fino a 60.000 euro
Il modello prevede una compilazione ridotta quando l’ente, nel triennio precedente, ha depositato esclusivamente bilanci con entrate complessive non superiori a 60.000 euro. Non si tratta però di un’esenzione: rimangono oggetto di verifica, tra gli altri, statuto, compagine associativa, bilanci, libri sociali, volontari, patrimonio e depositi al RUNTS.
Come si svolge il controllo
Il controllo può essere documentale e, quando necessario, comprendere un accesso presso la sede dell’ente. Il legale rappresentante può essere assistito da un professionista. È importante conservare ordinatamente la richiesta ricevuta, i documenti trasmessi e le ricevute delle comunicazioni.
Quando emergono irregolarità sanabili, il verbale consente di formulare una richiesta di regolarizzazione indicando gli interventi necessari. In presenza di irregolarità non sanabili, oppure di mancata regolarizzazione, l’ente può presentare osservazioni e controdeduzioni entro il termine indicato nel procedimento; il modello contempla un termine di 15 giorni dalla notifica del verbale per questa fase.
Autovalutazione preliminare per il controllo RUNTS
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Strumento orientativo basato sul modello di controllo ordinario approvato con D.D. 198/2026. Non sostituisce l’esame della posizione concreta dell’ente.
La documentazione da preparare
- statuto e atto costitutivo aggiornati;
- visura RUNTS e ricevute dei depositi;
- bilanci o rendiconti delle ultime tre annualità;
- relazioni di missione, note integrative e relazioni degli organi di controllo;
- libri degli associati, delle assemblee e dell’organo amministrativo;
- registro dei volontari e polizze assicurative;
- rendiconti delle raccolte fondi;
- delibere relative a cariche, compensi, rimborsi e attività diverse;
- documentazione sul patrimonio, quando rilevante;
- prospetto di riconciliazione tra dati dell’ente e informazioni presenti nel RUNTS.
Gli errori da evitare
- attendere la comunicazione di controllo prima di ricostruire i libri sociali;
- considerare sufficiente il solo deposito del bilancio;
- mantenere nel RUNTS amministratori, sede o PEC non aggiornati;
- non distinguere contabilmente le attività di interesse generale dalle attività diverse;
- rimborsare i volontari senza regole interne e documentazione;
- non conservare le prove dei depositi e delle comunicazioni effettuate.
Verifica preventiva dell’ente
Una verifica preventiva consente di confrontare la situazione reale dell’ente con le sezioni del verbale ministeriale, individuare i documenti mancanti e programmare gli interventi sanabili prima della ricezione di una richiesta formale.
Se l’ente sta valutando una riorganizzazione patrimoniale, può essere utile approfondire anche la fusione tra società semplice ed ETS esaminata dall’Agenzia delle Entrate.
Fiscoimprese può assistere l’ente nella ricostruzione contabile e documentale, nella verifica dei depositi e nella gestione delle eventuali osservazioni. Puoi richiedere una prima verifica gratuita della documentazione disponibile.
Domande frequenti sui controlli RUNTS
L’approvazione dei verbali significa che i controlli sono già partiti?
No. Il Ministero ha specificato che proseguono le attività preparatorie. I modelli sono però definitivi e indicano già gli aspetti che saranno esaminati.
Un piccolo ETS è esonerato?
No. Per gli enti che nel triennio hanno depositato bilanci con entrate non superiori a 60.000 euro è prevista una compilazione ridotta del verbale, non l’esclusione dal controllo.
Il controllo riguarda soltanto la contabilità?
No. Vengono esaminati anche statuto, attività svolte, organi sociali, libri, volontari, assicurazioni, patrimonio, PEC e corrispondenza dei dati con il RUNTS.
Il controllo può avvenire presso la sede?
Sì. Il modello contempla sia accertamenti documentali sia controlli in loco, quando necessari.
Cosa accade se emergono irregolarità?
Per le irregolarità sanabili può essere richiesta la regolarizzazione. Se l’ente non provvede, o se emergono violazioni non sanabili, il procedimento può proseguire con osservazioni, controdeduzioni e provvedimenti dell’Ufficio RUNTS competente.
Articolo informativo aggiornato al 12 settembre 2026. Le indicazioni sono generali e non sostituiscono l’esame dello statuto, dell’attività e della documentazione del singolo ente.