Dal 12 agosto 2026 sono cambiati i termini per esercitare il diritto alla detrazione IVA e per registrare le fatture di acquisto. Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, noto come “correttivo Omnibus”, concede più tempo ai contribuenti e interviene anche sulla gestione delle fatture ricevute a cavallo d’anno.
La novità è importante, ma non significa che l’IVA possa essere detratta senza limiti o in qualunque liquidazione. Occorre distinguere con precisione tra nascita del diritto, ricezione della fattura, registrazione del documento ed esercizio della detrazione.
Detrazione IVA: cosa cambia dal 12 agosto 2026
L’articolo 12 del D.Lgs. n. 148/2026 modifica gli articoli 19 e 25 del D.P.R. n. 633/1972. Le medesime correzioni sono state inserite negli articoli 56 e 88 del nuovo Testo unico IVA, destinato a operare dal 1° gennaio 2027.
| Profilo | Regola precedente | Nuova regola |
|---|---|---|
| Esercizio della detrazione | Entro la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto era sorto | Entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto |
| Registrazione della fattura | Entro la dichiarazione relativa all’anno di ricezione, con riferimento al medesimo anno | Entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione |
| Fatture a cavallo d’anno | Vincolo del riferimento al medesimo anno | Eliminazione del vincolo, con possibilità di imputazione all’anno di origine alle condizioni previste |
Si parla spesso di ritorno a termini “biennali”. L’espressione è utile per descrivere l’estensione, ma il termine tecnico è quello indicato dalla norma: la dichiarazione relativa al secondo anno successivo. In concreto, la data finale può cadere nel terzo anno solare successivo all’operazione.
Quando nasce e quando può essere esercitato il diritto alla detrazione
Il diritto alla detrazione nasce quando l’imposta diviene esigibile. Per esercitarlo, tuttavia, devono essere soddisfatte anche le condizioni formali, tra cui il possesso di una fattura regolarmente emessa e la sua annotazione.
L’estensione dei termini non modifica gli altri presupposti della detrazione. Rimangono quindi necessarie:
- l’inerenza dell’acquisto all’attività economica esercitata;
- l’esistenza effettiva dell’operazione;
- il possesso della fattura;
- l’assenza di cause di indetraibilità oggettiva o soggettiva;
- il rispetto delle condizioni esistenti nel momento in cui il diritto è sorto.
In altri termini, il nuovo termine offre più tempo per recuperare l’IVA, ma non amplia la percentuale detraibile e non sana eventuali difetti sostanziali dell’operazione.
Esempio: fattura ricevuta nello stesso anno
Un’impresa acquista un bene strumentale nel settembre 2026 e riceve regolarmente la fattura elettronica nello stesso mese. In presenza di tutti i requisiti, il diritto alla detrazione sorge nel 2026.
Con la nuova formulazione dell’articolo 19, il diritto può essere esercitato, al più tardi, nella dichiarazione IVA relativa al 2028, da presentare entro il termine ordinariamente previsto nel 2029. La fattura deve essere registrata prima della liquidazione o della dichiarazione nella quale la detrazione viene concretamente esercitata.
Non è necessario attendere il termine finale: la detrazione può continuare a essere esercitata nella prima liquidazione utile, se la fattura è stata ricevuta e annotata correttamente.
Fatture a cavallo d’anno: la novità più rilevante
Il correttivo elimina dall’articolo 25 il riferimento al “medesimo anno”. La modifica interessa soprattutto le operazioni effettuate alla fine di dicembre, quando la fattura elettronica viene recapitata dal Sistema di Interscambio nei primi giorni di gennaio.
Esempio pratico: operazione di dicembre e fattura ricevuta a gennaio
Si consideri un’operazione effettuata il 20 dicembre 2026, con fattura ricevuta il 9 gennaio 2027. Il presupposto sostanziale si colloca nel 2026, mentre il possesso del documento si perfeziona nel 2027.
In base alla nuova disciplina, il contribuente può imputare la detrazione al 2026 nella dichiarazione IVA relativa al 2026, purché il documento sia ricevuto entro il termine di presentazione della dichiarazione e venga annotato in un’apposita sezione del registro degli acquisti dedicata alle fatture ricevute nell’anno successivo.
Resta possibile, in alternativa, registrare la fattura nel 2027 e far confluire l’IVA nella liquidazione del periodo in cui avviene la registrazione, nel rispetto del termine finale previsto dall’articolo 19.
La fattura ricevuta a gennaio non entra nella liquidazione di dicembre
La possibilità di imputare la detrazione al 2026 non consente di inserire la fattura ricevuta nel gennaio 2027 nella liquidazione periodica di dicembre 2026.
L’articolo 1 del D.P.R. n. 100/1998 continua infatti a escludere dalla regola del giorno 15 i documenti relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente. Per la fattura dell’esempio, la retro-imputazione al 2026 passa quindi dalla dichiarazione annuale IVA, non dalla liquidazione periodica di dicembre.
Questo aspetto va presidiato anche ai fini delle LIPE e delle quadrature tra registri, liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale. Per un approfondimento sugli adempimenti periodici puoi consultare anche la nostra guida alle LIPE 2026.
Termine per la detrazione e termine di registrazione non sono la stessa cosa
Le nuove scadenze risultano più ampie e spesso coincidono nella pratica, ma derivano da due regole distinte:
- l’articolo 19 collega il termine della detrazione all’anno in cui il diritto è sorto;
- l’articolo 25 collega il termine della registrazione all’anno in cui la fattura è stata ricevuta.
La differenza emerge soprattutto nelle fatture a cavallo d’anno. Se l’operazione è del 2026 e la fattura è ricevuta nel 2027, i due termini teorici non hanno lo stesso anno di partenza. Il termine di registrazione non può però essere utilizzato per superare il termine finale entro il quale il diritto alla detrazione deve essere esercitato.
Fatture del 2024 e 2025: attenzione alla disciplina transitoria
Il D.Lgs. n. 148/2026 non contiene una specifica disciplina transitoria per le fatture e i diritti alla detrazione sorti prima della sua entrata in vigore.
Una lettura favorevole potrebbe ritenere applicabili i nuovi termini anche alle annualità precedenti per le quali, al 12 agosto 2026, la decadenza non si era ancora definitivamente verificata. Tuttavia, in assenza di chiarimenti ufficiali, non è prudente considerare automatica la riapertura dei termini per il 2024 e il 2025.
Per le fatture pregresse è consigliabile:
- ricostruire la data di effettuazione dell’operazione;
- verificare la data di ricezione tramite il Sistema di Interscambio;
- controllare se e quando il documento è stato annotato;
- accertare che l’IVA non sia già confluita in liquidazioni o dichiarazioni;
- valutare separatamente annualità, importo e rischio fiscale;
- documentare la scelta adottata in attesa di eventuali indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.
Il tema è distinto, ma collegato, al recupero del credito quando la dichiarazione annuale non è stata presentata. Sul punto puoi leggere l’approfondimento dedicato a IVA detraibile e dichiarazione omessa.
Checklist operativa per imprese e professionisti
- Verificare la data di effettuazione dell’operazione ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 633/1972.
- Individuare la data effettiva di ricezione della fattura elettronica tramite lo SdI.
- Controllare la detraibilità dell’IVA in base alla natura dell’acquisto e alle condizioni esistenti quando il diritto è sorto.
- Scegliere il periodo di esercizio della detrazione senza attendere inutilmente il termine finale.
- Usare un sezionale dedicato quando la fattura ricevuta nell’anno successivo viene imputata all’anno precedente in dichiarazione.
- Riconciliare registri IVA, liquidazioni e dichiarazione annuale, conservando una traccia chiara dei controlli effettuati.
- Aggiornare software e procedure interne in vista del passaggio al nuovo Testo unico IVA dal 1° gennaio 2027.
Errori da evitare
- interpretare il nuovo termine come una detrazione automatica e incondizionata;
- confondere l’anno di effettuazione dell’operazione con quello di ricezione della fattura;
- far confluire nella liquidazione di dicembre una fattura dell’anno precedente ricevuta a gennaio;
- omettere il sezionale dedicato per la retro-imputazione in dichiarazione;
- applicare automaticamente la nuova disciplina alle fatture del 2024 e 2025 senza valutare l’assenza di norme transitorie;
- dimenticare che la misura della detrazione resta quella determinata dalle condizioni esistenti alla nascita del diritto.
Domande frequenti sulla detrazione IVA dopo il correttivo Omnibus
Quanto tempo c’è per detrarre l’IVA su una fattura del 2026?
Se il diritto sorge nel 2026, il termine finale è la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo, cioè quella relativa al 2028, da presentare ordinariamente nel 2029. Devono comunque essere rispettati tutti i requisiti sostanziali e formali.
Una fattura di dicembre 2026 ricevuta a gennaio 2027 può essere detratta nel 2026?
Sì, in base alla nuova formulazione può essere imputata al 2026 nella dichiarazione annuale relativa a tale anno, previa annotazione nell’apposita sezione del registro acquisti. Non può invece essere inserita nella liquidazione periodica di dicembre 2026.
È obbligatorio rinviare la detrazione?
No. Il correttivo amplia il termine massimo, ma non impedisce di esercitare la detrazione nella prima liquidazione utile quando la fattura è stata ricevuta e registrata.
I nuovi termini si applicano sicuramente anche alle fatture del 2024?
La norma non prevede un regime transitorio espresso. L’applicazione alle annualità precedenti richiede quindi cautela e una valutazione documentata del singolo caso, anche alla luce dei futuri chiarimenti ufficiali.
Conclusioni
Il correttivo Omnibus riduce il rischio di perdere la detrazione IVA per il semplice decorso di un termine troppo breve. Il beneficio è concreto soprattutto nelle verifiche contabili tardive e nella gestione delle fatture ricevute a cavallo d’anno.
La maggiore elasticità richiede però procedure precise: occorre distinguere l’anno in cui il diritto è sorto dall’anno di ricezione, scegliere correttamente la liquidazione o la dichiarazione nella quale esercitare la detrazione e conservare una documentazione coerente.
Fiscoimprese.it assiste imprese e professionisti nella verifica delle registrazioni IVA, nella ricostruzione dei crediti e nella gestione delle dichiarazioni annuali. Per situazioni pregresse o fatture a cavallo d’anno è opportuno effettuare un controllo specifico prima di utilizzare il credito.
Fonti normative
- D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, pubblicato nella G.U. n. 185 dell’11 agosto 2026, S.O. n. 30, in vigore dal 12 agosto 2026.
- Articolo 12 del D.Lgs. n. 148/2026.
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 6, 19 e 25.
- D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, articolo 1.
- D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, articoli 56 e 88, applicabili dal 1° gennaio 2027.
Avvertenza: contenuto informativo aggiornato al 9 settembre 2026. L’applicazione della disciplina alle annualità precedenti richiede una verifica del singolo caso e degli eventuali chiarimenti ufficiali successivi.