Dal 21 settembre 2026 gli enti del Terzo settore che non risultano iscritti al REA possono accedere a una sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI. La misura facilita l’ottenimento di finanziamenti bancari fino a 60.000 euro attraverso una garanzia pubblica gratuita che, nella forma diretta, copre l’80% dell’operazione.
La novità in breve
- Operativa dal: 21 settembre 2026.
- Beneficiari: ETS iscritti al RUNTS ma non al REA ed enti religiosi civilmente riconosciuti non iscritti al RUNTS e al REA.
- Importo: operazioni finanziarie fino a 60.000 euro.
- Copertura: 80% per garanzia diretta e riassicurazione, secondo le regole applicabili.
- Costo: garanzia gratuita per l’ente.
- Domanda: tramite banca, intermediario finanziario o Confidi; non direttamente al Fondo.
Che cos’è la Sezione speciale per gli enti del Terzo settore
La Sezione speciale ETS amplia in modo strutturale l’accesso al Fondo di garanzia per le PMI. È stata istituita con l’accordo del 29 maggio 2026 sottoscritto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La dotazione complessiva è pari a 10 milioni di euro. Secondo la comunicazione ufficiale del Gestore, queste risorse potrebbero attivare finanziamenti fino a circa 160 milioni di euro.
La garanzia pubblica non è un contributo a fondo perduto e non consiste nell’erogazione diretta di denaro all’ente. Il Fondo riduce una parte del rischio assunto dalla banca o dal Confidi, facilitando l’accesso al credito quando l’organizzazione non dispone di garanzie sufficienti.
Chi può accedere alla garanzia
ETS iscritti al RUNTS e non iscritti al REA
La prima categoria comprende gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell’articolo 45 del D.Lgs. 117/2017 che non risultano iscritti al Repertorio economico amministrativo presso il Registro delle imprese.
Possono quindi rientrare, quando rispettano la condizione relativa al REA, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, fondazioni e altri enti iscritti al RUNTS.
Enti religiosi civilmente riconosciuti
L’accesso è consentito anche agli enti religiosi civilmente riconosciuti che non siano iscritti né al RUNTS né al REA. Nella richiesta di garanzia devono essere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento e la Prefettura presso il cui Registro delle persone giuridiche l’ente è iscritto.
Cosa accade agli enti già iscritti al REA
Gli enti presenti nel REA non utilizzano questa specifica sezione per colmare l’assenza di iscrizione camerale: per tali soggetti l’ammissibilità al Fondo era già prevista secondo la disciplina ordinaria. La corretta individuazione del canale deve quindi partire dalla verifica della posizione nel RUNTS, nel Registro imprese e nel REA.
Importo massimo e percentuale di copertura
| Elemento | Regola della Sezione speciale ETS |
|---|---|
| Importo della singola operazione | Non superiore a 60.000 euro |
| Garanzia diretta | 80% della singola operazione finanziaria |
| Riassicurazione | 80% dell’importo garantito dal soggetto garante; la garanzia verso il finanziatore non può superare l’80% del finanziamento |
| Controgaranzia | Secondo le modalità previste dalle Disposizioni operative del Fondo |
| Costo per il beneficiario | Gratuito; i premi sono posti a carico della Sezione speciale |
| Modello ordinario di valutazione | Non applicato alle operazioni della Sezione speciale |
Il limite di 60.000 euro riguarda la singola operazione. La comunicazione ufficiale precisa che uno stesso ente può ottenere la garanzia su più operazioni, sempre nel rispetto delle condizioni di ammissibilità e delle verifiche effettuate dagli intermediari e dal Gestore.
La garanzia non rende automatico il finanziamento
L’assenza del modello ordinario di valutazione non significa che il finanziamento venga concesso automaticamente. La banca mantiene la propria autonomia nel valutare l’operazione, la capacità di rimborso dell’ente, la sostenibilità della rata e la documentazione economico-finanziaria.
Restano inoltre affidati alla contrattazione con l’intermediario il tasso d’interesse, la durata, il piano di rimborso e le altre condizioni economiche. La garanzia pubblica copre una parte del rischio, ma non sostituisce un progetto credibile né una situazione contabile leggibile.
Come si presenta la richiesta
L’ente non presenta la domanda direttamente al Fondo. Il percorso ordinario prevede questi passaggi:
- l’ente definisce l’importo, la durata e la finalità del finanziamento;
- presenta la richiesta a una banca o a un altro intermediario abilitato;
- chiede contestualmente che sul finanziamento venga acquisita la garanzia del Fondo;
- la banca trasmette la richiesta al Gestore e svolge la propria istruttoria creditizia;
- in alternativa, l’ente può rivolgersi a un Confidi, che rilascia la propria garanzia e richiede la riassicurazione o la controgaranzia del Fondo.
È consigliabile dichiarare fin dall’inizio che l’ente intende utilizzare la Sezione speciale Enti del Terzo settore, affinché l’intermediario verifichi correttamente RUNTS, REA e gli altri requisiti.
Verifica preliminare: il tuo ente può utilizzare la Sezione speciale?
Verifica l’accesso alla Sezione speciale ETS
Rispondi a quattro domande per individuare il canale da approfondire. Il risultato è orientativo e non sostituisce l’istruttoria della banca o del Gestore.
Documenti da preparare per la banca
Per ridurre i tempi dell’istruttoria è utile predisporre un fascicolo ordinato. La documentazione concreta dipenderà dall’ente e dall’intermediario, ma normalmente è opportuno raccogliere:
- atto costitutivo e statuto aggiornato;
- prova dell’iscrizione al RUNTS oppure, per gli enti religiosi, provvedimento di riconoscimento civile;
- visura o documentazione che consenta di verificare l’assenza dal REA;
- ultimi bilanci, rendiconti o rendiconti per cassa approvati;
- situazione contabile aggiornata;
- verbale dell’organo competente che autorizza il finanziamento, quando necessario;
- preventivi, contratti o piano di utilizzo delle somme;
- budget economico e finanziario con previsione delle entrate e delle rate;
- elenco dei finanziamenti e degli impegni già esistenti;
- documentazione richiesta per l’adeguata verifica e i poteri di firma.
Gli errori da evitare
- confondere la garanzia con un contributo a fondo perduto;
- presentare la richiesta direttamente al Fondo anziché alla banca o al Confidi;
- non verificare preventivamente l’iscrizione al REA;
- ritenere che l’80% garantito elimini ogni valutazione bancaria;
- richiedere un importo senza dimostrarne la finalità e la sostenibilità;
- presentare bilanci, rendiconti e dati RUNTS non aggiornati o incoerenti;
- non deliberare correttamente l’assunzione del finanziamento secondo statuto.
Perché la misura è interessante per gli ETS
Molti enti non profit hanno entrate regolari ma non dispongono di immobili o garanzie personali sufficienti per sostenere una richiesta di credito. La copertura pubblica può facilitare finanziamenti destinati, ad esempio, ad anticipare contributi, sostenere investimenti, acquistare attrezzature o affrontare esigenze temporanee di liquidità.
La vera utilità dipende però dalla qualità della documentazione. Rendiconti aggiornati, flussi di cassa comprensibili e coerenza tra progetto e capacità di rimborso restano decisivi. Prima di rivolgersi alla banca conviene quindi verificare sia i requisiti della Sezione speciale sia la tenuta economico-finanziaria della richiesta.
Domande frequenti
La garanzia è un contributo a fondo perduto?
No. Il Fondo garantisce una quota del finanziamento concesso da una banca o assistito da un Confidi. L’ente deve restituire integralmente il finanziamento secondo il contratto.
La garanzia copre sempre l’80%?
La garanzia diretta interviene all’80% della singola operazione. Anche la riassicurazione è prevista all’80% dell’importo garantito dal soggetto garante, entro i limiti indicati dalle Disposizioni operative.
Un ETS iscritto al REA è escluso dal Fondo?
Non necessariamente. La nuova Sezione speciale è rivolta agli ETS iscritti al RUNTS ma non al REA. Per i soggetti già presenti nel REA l’accesso al Fondo era già previsto e va verificato secondo la disciplina applicabile.
È possibile chiedere più finanziamenti garantiti?
Sì. Il limite di 60.000 euro riguarda la singola operazione e la comunicazione ufficiale ammette più operazioni per lo stesso ente, purché ciascuna rispetti le condizioni previste.
A chi va presentata la domanda?
Alla banca o all’intermediario presso cui si richiede il finanziamento. In alternativa ci si può rivolgere a un Confidi. L’ente non presenta direttamente la domanda al Fondo.
Vuoi verificare requisiti e documentazione dell’ente?
Fiscoimprese può controllare la posizione RUNTS e REA, predisporre il fascicolo economico-finanziario e supportare l’ente nel confronto con banca o Confidi. La prima verifica è gratuita.
Fonti ufficiali: Fondo di garanzia, comunicazione del 21 settembre 2026; Sezione speciale Enti del Terzo settore; Circolare del Gestore Mediocredito Centrale n. 6/2026. Approfondimenti Fiscoimprese: controlli RUNTS 2026 e checklist documentale e business plan e pianificazione finanziaria.