Per società, amministratori e liquidatori si tratta di un cambiamento importante: il nuovo standard modifica i criteri di valutazione delle attività, supera il tradizionale fondo generale per costi e oneri di liquidazione e introduce schemi di bilancio più coerenti con la finalità liquidatoria.
Perché è stato riscritto l’OIC 5
La revisione nasce dalle difficoltà emerse nella prassi applicativa del precedente principio. In particolare, l’OIC ha rilevato criticità nella valutazione delle attività al valore di realizzo e nella stima anticipata di tutti i costi e oneri futuri della procedura.
Il nuovo OIC 5 adotta un’impostazione più prudente e più vicina al modo in cui le liquidazioni vengono effettivamente gestite, mantenendo però l’obiettivo di rappresentare correttamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società durante l’intera procedura.
Attività: il criterio generale diventa il minore tra costo e valore di realizzo
Per le attività destinate alla liquidazione il criterio generale diventa il minore tra il costo e il valore di presumibile realizzo. In determinate condizioni resta possibile la valutazione al valore di realizzo, secondo quanto previsto dal principio.
| Voce | Impostazione del nuovo OIC 5 |
|---|---|
| Attività destinate alla liquidazione | Regola generale: minore tra costo e valore di presumibile realizzo |
| Passività | Valore di presumibile estinzione |
| Attività in eventuale continuità | Restano soggette ai principi contabili ordinari applicabili alla continuità aziendale |
Il punto è rilevante soprattutto per immobili, rimanenze, crediti, partecipazioni e beni strumentali: il liquidatore deve documentare le stime in modo coerente con le prospettive di realizzo e con la concreta strategia di dismissione.
Scompare il fondo generale per costi e oneri di liquidazione
Uno dei cambiamenti più significativi riguarda il fondo per costi e oneri di liquidazione. Il nuovo OIC 5 non richiede più la stima di un fondo complessivo destinato a coprire in anticipo tutti i costi e gli oneri futuri della procedura.
I fondi vengono invece iscritti quando esiste un’obbligazione non evitabile e ricorrono i presupposti previsti dai principi contabili. Questo riduce il ricorso a stime molto ampie e spesso difficili da verificare a inizio liquidazione.
Nuovi schemi di stato patrimoniale e conto economico
Il nuovo principio introduce schemi specificamente adattati alla liquidazione. L’obiettivo è distinguere con maggiore chiarezza ciò che appartiene alla procedura liquidatoria da eventuali rami o attività ancora temporaneamente in esercizio.
- nello stato patrimoniale viene data evidenza alle attività destinate alla liquidazione;
- nel conto economico sono previste voci dedicate ai proventi e agli oneri della procedura liquidatoria;
- se prosegue anche parzialmente l’attività d’impresa, le poste riferibili alla continuità devono essere distinte da quelle destinate alla liquidazione.
Cosa cambia per il liquidatore
Il nuovo OIC 5 non riduce le responsabilità del liquidatore. Al contrario, aumenta l’importanza di un processo documentato di valutazione delle poste e di monitoraggio della procedura.
- ricostruzione corretta della situazione contabile iniziale;
- individuazione delle attività destinate alla vendita o all’incasso;
- stima documentata dei valori di realizzo;
- mappatura delle passività e dei relativi importi di presumibile estinzione;
- separazione delle attività eventualmente mantenute in esercizio;
- monitoraggio periodico degli scostamenti tra valori stimati e realizzi effettivi;
- predisposizione dei bilanci intermedi e del bilancio finale di liquidazione.
Applicazione dal 2027 e possibilità di anticipare al 2026
Il principio si applica ai bilanci di liquidazione relativi agli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2027. È però prevista la possibilità di applicarlo anticipatamente ai bilanci relativi al 2026.
La scelta dell’applicazione anticipata deve essere valutata caso per caso, soprattutto nelle procedure già avviate o in presenza di poste contabili significative, perché può incidere sui criteri valutativi e sulla struttura del bilancio.
Bilancio iniziale, bilanci intermedi e bilancio finale
Una liquidazione societaria non si esaurisce nella predisposizione del bilancio finale. È un percorso contabile che richiede coerenza tra la situazione iniziale, gli eventuali bilanci annuali intermedi e la fase conclusiva di riparto.
Per questo motivo è utile impostare fin dall’inizio un fascicolo della liquidazione che contenga inventari, riconciliazioni, prospetti dei crediti e dei debiti, stime di realizzo, documentazione sugli immobili e sugli altri beni, contenziosi in corso e prospetti di riparto.
Per un inquadramento generale sui diversi schemi di bilancio può essere utile anche la nostra guida su bilancio ordinario, abbreviato e microimprese.
Checklist operativa per una società in liquidazione
| Controllo | Obiettivo |
|---|---|
| Quadratura contabile alla data di liquidazione | Partire da dati completi e riconciliati |
| Inventario dei beni e dei crediti | Individuare valori e tempi realistici di realizzo |
| Mappatura dei debiti | Stimare correttamente gli importi di estinzione |
| Verifica contenziosi e garanzie | Individuare passività e rischi potenziali |
| Eventuale prosecuzione di rami | Separare continuità e liquidazione |
| Aggiornamento periodico delle stime | Rendere coerenti i bilanci intermedi |
| Piano di riparto finale | Determinare quanto spetta ai soci dopo l’estinzione dei debiti |
Domande frequenti sul nuovo OIC 5
Da quando è obbligatorio il nuovo OIC 5?
Dai bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2027. È consentita l’applicazione anticipata ai bilanci 2026.
Le attività vanno sempre valutate al valore di realizzo?
No. Il criterio generale previsto dal nuovo principio è il minore tra costo e valore di presumibile realizzo, con possibilità di utilizzare il valore di realizzo nei casi e alle condizioni previste dall’OIC 5.
Va ancora costituito il fondo generale per costi e oneri di liquidazione?
No. Il nuovo principio abbandona la logica della stima complessiva iniziale del fondo; restano i fondi per obbligazioni che soddisfano i requisiti contabili previsti.
Assistenza per liquidazione e chiusura di società
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Fonte ufficiale
Organismo Italiano di Contabilità – nuovo OIC 5 Bilanci di liquidazione, 16 luglio 2026.